Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020 Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General e Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti.
Causa C-62/19
PARERE DELL'AVVOCATO GENERALE SZPUNAR
consegnato il 10 settembre 2020 (1)
Causa C-62/19
Star Taxi App SRL
v
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
parti interessate
IB,
Camera Naţională a Taximetriştilor din România,
D'Artex Star SRL,
Auto Cobălcescu SRL,
Cristaxi Service SRL
(Domanda di pronuncia pregiudiziale
dal Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest, Romania))
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/1535 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Definizione di "servizi della società dell'informazione" - Servizio che mette i clienti dei taxi direttamente in contatto con i tassisti - Servizio obbligatorio di prenotazione dei taxi per i taxi dei vettori autorizzati - Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) - Norma sui servizi - Obbligo di notifica - Direttiva 2000/31/CE - Articolo 4 - Autorizzazione preventiva - Regimi di autorizzazione non specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione - Direttiva 2006/123/CE - Articoli 9 e 10 - Regimi di autorizzazione per le attività di servizio)
Introduzione
- La legislazione dell'UE stabilisce regole speciali per una categoria specifica di servizi, ovvero i servizi della "società dell'informazione", cioè i servizi forniti a distanza per via elettronica o, in parole povere, principalmente via Internet. Secondo la legislazione dell'UE, tali servizi beneficiano del principio del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri e di una serie di agevolazioni per quanto riguarda lo stabilimento nei rispettivi Stati membri di origine dei prestatori.
- Tuttavia, non è sempre facile distinguere tra un servizio della società dell'informazione e un servizio "tradizionale" quando diversi tipi di servizi sono parte integrante di un servizio composito. È questo il caso, in particolare, dei servizi di trasporto urbano prenotati per via elettronica. La Corte ha già avuto modo di fornire alcuni orientamenti su tale distinzione in circostanze specifiche. (2) Tuttavia, tali indicazioni non sono necessariamente destinate ad essere applicate in circostanze diverse.
- Una seconda difficoltà emerge quando le norme nazionali disciplinano servizi "tradizionali" della stessa natura economica dei servizi della società dell'informazione. È quindi necessario determinare in quale misura e, a seconda dei casi, in quali circostanze il diritto dell'UE consenta di applicare tali norme a quest'ultima categoria di servizi. Un'ulteriore questione si pone quando si dubita che le norme adottate per disciplinare i servizi "tradizionali" siano effettivamente destinate ad applicarsi ai servizi della società dell'informazione, a causa della specificità o della novità di questi ultimi. (3)
- Tutte queste diverse questioni emergono nel caso di specie e offrono quindi alla Corte l'opportunità di chiarire la propria giurisprudenza in materia. Contesto giuridico Diritto dell'Unione europea
- Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"): (4)
Ai fini della presente direttiva, i termini seguenti hanno il seguente significato:
(a) "servizi della società dell'informazione": i servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; [(5)]".
- L'articolo 4 di tale direttiva prevede:
'1. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione non siano subordinati a un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente.
- Il paragrafo 1 non pregiudica i regimi di autorizzazione che non sono specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione ...".
- L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (6 ), prevedono:
'1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
- La presente direttiva non si applica alle seguenti attività:
...
(d) servizi nel settore dei trasporti, compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo [VI] del [TFUE];
...'
- Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva:
Se le disposizioni della presente direttiva sono in conflitto con una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, la disposizione dell'altro atto comunitario prevale e si applica a tali settori o professioni specifici".
- L'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva prevede:
'1. Gli Stati membri non subordinano l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio a un regime di autorizzazione, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il regime di autorizzazione non discrimina il prestatore in questione;
(b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse pubblico;
(c) l'obiettivo perseguito non può essere raggiunto con una misura meno restrittiva, in particolare perché un'ispezione a posteriori avverrebbe troppo tardi per essere realmente efficace".
- Infine, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva recita:
'1. I regimi di autorizzazione si basano su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il loro potere di valutazione in modo arbitrario.
- I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
(a) non discriminatorio;
(b) giustificato da un motivo imperativo di interesse pubblico;
(c) proporzionato a tale obiettivo di interesse pubblico;
(d) chiaro e non ambiguo;
(e) obiettivo;
(f) resi pubblici in anticipo;
(g) trasparente e accessibile".
- L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (7), prevede:
'1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
...
(b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio normalmente fornito a pagamento, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione:
(i) "a distanza" significa che il servizio è fornito senza che le parti siano contemporaneamente presenti;
(ii) "per via elettronica" significa che il servizio è inviato inizialmente e ricevuto a destinazione per mezzo di apparecchiature elettroniche per l'elaborazione (compresa la compressione digitale) e l'archiviazione di dati, e che è interamente trasmesso, trasportato e ricevuto via filo, via radio, con mezzi ottici o con altri mezzi elettromagnetici;
(iii) "su richiesta individuale di un destinatario di servizi" significa che il servizio è fornito attraverso la trasmissione di dati su richiesta individuale.
Un elenco indicativo dei servizi che non rientrano in questa definizione è riportato nell'Allegato I;
...
(e) "regola relativa ai servizi": un requisito di carattere generale relativo all'accesso e all'esercizio delle attività di servizio ai sensi della lettera b), in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario dei servizi, escluse le regole che non riguardano specificamente i servizi definiti in tale lettera.
Ai fini della presente definizione:
(i) una norma è considerata specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione quando, tenuto conto della sua motivazione e del suo dispositivo, lo scopo e l'oggetto specifico di tutte o alcune delle sue singole disposizioni è quello di regolamentare tali servizi in modo esplicito e mirato;
(ii) una norma non è considerata specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione se incide su tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
(f) "regola tecnica": specificazioni tecniche e altri requisiti o regole relative ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
...
Si tratta di regole tecniche imposte dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco redatto e aggiornato, se del caso, dalla Commissione, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.
...'
- Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva:
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, ad eccezione di quelli che si limitano a recepire il testo integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso sono sufficienti informazioni sulla norma in questione; essi comunicano inoltre alla Commissione i motivi che rendono necessaria l'adozione di tale regola tecnica, qualora tali motivi non siano già stati specificati nel progetto.
- Infine, l'articolo 10 della direttiva prevede:
La direttiva 98/34/CE, modificata dagli atti elencati nella parte A dell'allegato III della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nella parte B dell'allegato III della direttiva abrogata e nella parte B dell'allegato III della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV".
Diritto rumeno
- L'articolo 1 bis, lettera j), e l'articolo 15 della legge n. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (legge n. 38/2003 sul trasporto con taxi e veicoli a noleggio) del 20 gennaio 2003 (8) ("legge n. 38/2003") prevedono:
Articolo 1 bis
...
(j) per dispacciamento di taxi ("dispacciamento") si intende un'attività connessa al trasporto in taxi che consiste nel ricevere le prenotazioni dei clienti per telefono o con altri mezzi e nell'inoltrarle a un tassista tramite una radio bidirezionale;
...
Аrticolo 15
- Il servizio di trasporto taxi può essere effettuato solo all'interno dell'area coperta dall'autorizzazione da qualsiasi persona giuridica ("centro di prenotazione") in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in conformità con la presente legge.
- L'autorizzazione per il servizio di trasporto taxi può essere ottenuta presentando i seguenti documenti:
(a) una copia del certificato di registrazione rilasciato dal registro delle imprese;
(b) una dichiarazione giurata dell'operatore del trasporto di taxi o di veicoli a noleggio che il centro di prenotazione è dotato dei mezzi tecnici necessari, di una radio ricetrasmittente, di una frequenza radio sicura, di personale autorizzato e degli spazi necessari;
(c) una copia del certificato di operatore di radiotelefonia per i dipendenti del centro di prenotazione taxi rilasciato dall'autorità competente per le comunicazioni;
(d) una copia della licenza d'uso delle radiofrequenze rilasciata dall'autorità competente.
...
- I vettori autorizzati che forniscono servizi di taxi utilizzano un centro di prenotazione ai sensi della presente legge sulla base di un accordo di dispacciamento concluso con tale centro a condizioni non discriminatorie.
- Il servizio di dispacciamento è obbligatorio per tutti i taxi di vettori autorizzati che operano in un'area diversa dalle aree in cui sono state rilasciate meno di 100 licenze taxi o in cui tale servizio è facoltativo.
...
- I contratti di dispacciamento taxi stipulati con vettori autorizzati devono contenere termini che stabiliscono gli obblighi delle parti di rispettare le norme sulla qualità e la legalità del servizio fornito e le tariffe concordate.
- I taxi serviti da un centro di prenotazione possono fornire servizi di trasporto sulla base di una tariffa forfettaria o di una scala tariffaria a seconda della categoria del veicolo, in conformità con l'accordo di dispacciamento.
- Il centro di prenotazione fornisce ai vettori autorizzati che serve una radio ricetrasmittente da installare sui taxi, sulla base di un contratto di locazione stipulato a condizioni non discriminatorie".
- Nella municipalità di Bucarest (Romania), il servizio taxi è regolamentato dalla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (Decisione n. 178/2008 del Consiglio comunale di Bucarest che approva il regolamento quadro, documenti contrattuali e convenzione di concessione per la gestione delegata dell'organizzazione e della fornitura di servizi pubblici locali di taxi) del 21 aprile 2008 ("Decisione n. 178/2008"). L'articolo 21, paragrafo 1, dell'allegato 1 di tale decisione era originariamente formulato come segue:
Nella municipalità di Bucarest, i servizi di spedizione sono obbligatori per tutti i taxi dei vettori autorizzati e possono essere forniti solo da centri di prenotazione autorizzati dall'autorità competente per le autorizzazioni della municipalità di Bucarest, a condizione che i clienti siano in grado di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi attraverso i centri di prenotazione".
- La decisione n. 178/2008 è stata modificata dalla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (Decisione n. 626/19.12.2017 del Consiglio comunale di Bucarest che modifica e integra la decisione n. 178/2008) del 19 dicembre 2017 ("Decisione n. 626/2017").
- L'articolo 3 dell'allegato 1 della decisione n. 178/2008 e successive modifiche, risultante dall'articolo I della decisione n. 626/2017, recita:
I termini e i concetti utilizzati e definiti nella legge n. 38/2003 hanno lo stesso significato nel presente documento e, ai fini del presente regolamento quadro, si applicano le seguenti definizioni:
...
(Ia) dispacciamento con qualsiasi altro mezzo: attività svolta da un centro di prenotazione autorizzato dall'autorità competente per ricevere le prenotazioni dei clienti tramite un'applicazione informatica o le prenotazioni effettuate sul sito web di un centro di prenotazione autorizzato e per inoltrarle ai tassisti tramite una radio ricetrasmittente.
(Ib) Applicazione informatica: software installato e funzionante su un dispositivo mobile o fisso, appartenente esclusivamente al centro prenotazioni autorizzato e recante il suo nome.
...'
- L'articolo 21 dell'allegato 1 della decisione n. 178/2008 modificata, risultante dagli articoli II e III della decisione n. 626/2017, è formulato come segue:
'1. Nella municipalità di Bucarest, i servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi dei vettori autorizzati e possono essere forniti solo da centri di prenotazione autorizzati dall'autorità competente per le autorizzazioni della municipalità di Bucarest, a condizioni che garantiscano ai clienti la possibilità di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi, anche attraverso applicazioni collegate a Internet che devono riportare il nome del centro di prenotazione che compare nell'autorizzazione al dispacciamento rilasciata dall'autorità competente per le autorizzazioni della municipalità di Bucarest.
...
3a. I servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi di vettori autorizzati che operano nel comune di Bucarest e possono essere forniti solo da centri di prenotazione autorizzati dall'autorità competente per le autorizzazioni del comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano che i clienti siano in grado di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi (applicazioni informatiche, prenotazioni effettuate sul sito web di un centro di prenotazione) e di inoltrarli ai tassisti tramite una radio bidirezionale".
- L'articolo 41, paragrafo 2 bis, dell'allegato 1 di tale decisione, come modificato, derivante dall'articolo IV della decisione n. 626/2017, stabilisce che nell'esercizio dell'attività di taxi i tassisti sono tenuti, tra l'altro, ad astenersi dall'utilizzare telefoni o altri dispositivi mobili durante la prestazione del servizio di trasporto.
- L'articolo 59, paragrafo 6 bis, dell'allegato 1 di tale decisione, come modificato, risultante dall'articolo V della decisione n. 626/2017, recita:
L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 3a, che si applicano a tutte le attività analoghe, indipendentemente dalle modalità e dalle circostanze in cui vengono svolte, che comportano il contatto di un conducente non autorizzato o di un vettore di taxi autorizzato per il trasporto di una persona o di un gruppo di persone nel comune di Bucarest, è punita con un'ammenda compresa tra 4 500 e 5 000 [lei rumeni (RON) (tra circa 929 e 1 032 EUR)]".
Controversia nella causa principale, procedimento e questioni pregiudiziali
- S.C. Star Taxi App SRL ("Star Taxi App"), società di diritto rumeno con sede a Bucarest, gestisce un'omonima applicazione per smartphone che mette in contatto diretto gli utenti del servizio taxi con i tassisti.
- L'applicazione consente di eseguire una ricerca che visualizza un elenco di tassisti disponibili per una corsa. Il cliente è quindi libero di scegliere un determinato autista. Star Taxi App non inoltra le prenotazioni ai tassisti e non stabilisce la tariffa, che viene pagata direttamente al conducente al termine della corsa.
- Star Taxi App stipula contratti per la fornitura di servizi direttamente con tassisti autorizzati e titolari di licenza per la prestazione di servizi di taxi, senza effettuare alcun processo di selezione o reclutamento. In base a tali contratti, i conducenti hanno accesso a un'applicazione informatica e sono dotati di uno smartphone su cui è installata l'applicazione e di una carta SIM che include una quantità limitata di dati per consentire l'uso dell'applicazione, in cambio di un pagamento mensile da parte del tassista a Star Taxi App. Inoltre, la società non controlla né la qualità dei veicoli e dei loro conducenti né la loro condotta.
- Il 19 dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bucarest ha adottato la decisione n. 626/2017, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'attività di "dispacciamento" agli operatori di applicazioni informatiche come Star Taxi App. Star Taxi App è stata multata per 4.500 RON (circa 929 euro) per aver violato tali norme.
- Ritenendo che la sua attività costituisca un servizio della società dell'informazione al quale si applica il principio dell'esclusione dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, la Star Taxi App ha presentato un reclamo amministrativo preventivo chiedendo la revoca della decisione n. 626/2017. Tale richiesta è stata respinta in quanto le norme contestate, da un lato, si erano rese necessarie a causa della notevole portata dell'attività di prenotazione illecita di persone giuridiche non autorizzate e, dall'altro, non violavano la libertà di prestazione di servizi per via elettronica, in quanto fornivano un quadro per un servizio di intermediazione nell'ambito dell'attività di trasporto di passeggeri in taxi.
- La Star Taxi App ha quindi presentato un ricorso al Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest, Romania) chiedendo l'annullamento della decisione n. 626/2017.
- In queste circostanze il Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se le disposizioni della direttiva [98/34] (art. 1, n. 2), come modificata dalla direttiva [98/48], e della direttiva [2000/31] (art. 2, lett. a)), secondo cui un servizio della società dell'informazione è un "servizio ... fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi", deve essere interpretato nel senso che un'attività come quella svolta dalla Star Taxi App SRL (vale a dire un servizio che consiste nel mettere direttamente in contatto, tramite un'applicazione elettronica, i passeggeri dei taxi con i tassisti) deve essere considerata come un servizio di trasporto pubblico, con i tassisti) deve essere considerata specificamente come un servizio della società dell'informazione e dell'economia collaborativa (tenendo presente che la Star Taxi App SRL non soddisfa i criteri per essere un'impresa di trasporto considerati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 39 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, con riferimento a Uber)?
(2) Se, nel caso in cui [l'applicazione gestita dalla] Star Taxi App SRL debba essere considerata un servizio della società dell'informazione, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva [2000/31], degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva [2006/123] e dell'articolo 56 TFUE comportino l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi all'attività svolta dalla Star Taxi App SRL. In caso di risposta affermativa a tale questione, se tali disposizioni ostino a norme come quelle di cui agli articoli I, II, III, IV e V della [decisione n. 626/2017].
(3) Nel caso in cui la direttiva [2000/31] si applichi al servizio fornito dalla Star Taxi App SRL, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione, che subordinano la prestazione di tali servizi al possesso di un'autorizzazione o di una licenza, siano misure valide che derogano all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2000/31], conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.
(4) Se le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva [2015/1535] ostino all'adozione, senza previa notifica alla Commissione europea, di regolamenti come quelli di cui agli articoli I, II, III, IV e V della [decisione n. 626/2017]".
- La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 29 gennaio 2019. Hanno presentato osservazioni scritte la Star Taxi App, l'Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General (Unità amministrativa territoriale di Bucarest; "il comune di Bucarest"), il governo olandese e la Commissione. La Star Taxi App e la Commissione hanno anche risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte, che ha deciso di pronunciarsi sul caso senza udienza a causa dei rischi associati alla pandemia di Covid-19. Analisi
- Il giudice del rinvio ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell'Unione in un contesto come quello oggetto della causa principale. Esaminerò tali questioni nell'ordine in cui sono state poste, trattando insieme la seconda e la terza questione. Occorre tuttavia rilevare che non tutte le disposizioni del diritto dell'Unione citate dal giudice nazionale sono applicabili in una situazione come quella in esame. Le questioni sollevate devono quindi essere riformulate. La prima questione pregiudiziale Osservazioni preliminari
- Innanzitutto, nella prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio cita l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34 come modificata dalla direttiva 98/48. Tuttavia, la direttiva 98/34 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535 prima dell'adozione della decisione n. 626/2017. Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della direttiva 2015/1535, i riferimenti alla direttiva abrogata devono essere interpretati come riferimenti alla direttiva 2015/1535.
- Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni, il concetto di "economia collaborativa" non ha alcun significato giuridico nel diritto dell'UE, poiché quest'ultimo conferisce uno status speciale solo ai servizi della società dell'informazione.
- Pertanto, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, debba essere interpretato nel senso che un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, tramite un'applicazione elettronica, i passeggeri di taxi con i tassisti costituisce un "servizio della società dell'informazione". Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.
- Ricapitolando, l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 definisce il "servizio della società dell'informazione" con riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.
- Ai sensi di quest'ultima disposizione, un servizio della società dell'informazione è "qualsiasi servizio normalmente fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi". Questi termini sono a loro volta definiti. In particolare, un servizio è fornito per via elettronica quando è "inviato inizialmente e ricevuto a destinazione mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione ... e la memorizzazione di dati, e interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici".
- Non sembrano esserci dubbi sul fatto che un servizio come quello offerto da Star Taxi App soddisfi la definizione di cui sopra.
- In primo luogo, il servizio è fornito a titolo oneroso, in quanto i tassisti pagano una tariffa per il suo utilizzo. Sebbene tale utilizzo sia gratuito per i passeggeri, anche questi ultimi devono essere considerati come destinatari del servizio. Ciò non influisce sul fatto che il servizio fornito da Star Taxi App sia a pagamento. È sufficiente che tale servizio sia a pagamento per una delle categorie di utenti, in questo caso i tassisti. (9)
- In secondo luogo, il servizio in questione è fornito a distanza: non richiede la presenza simultanea del fornitore del servizio (Star Taxi App) e dei destinatari (autisti e passeggeri). La presenza simultanea di entrambe le categorie di utenti di tale servizio è, ovviamente, necessaria per la fornitura del successivo servizio di trasporto. Tuttavia, tale servizio è distinto dal servizio di connessione oggetto del presente procedimento.
- In terzo luogo, anche il servizio in questione viene fornito su richiesta individuale di un destinatario del servizio. In particolare, in questo caso è necessaria la richiesta simultanea di due destinatari: la richiesta dell'autista quando è collegato al servizio e la richiesta di un passeggero che desidera ottenere informazioni sui conducenti disponibili.
- In quarto e ultimo luogo, il servizio è fornito per via elettronica. Funziona tramite un'applicazione, in particolare un software per smartphone, e quindi utilizza apparecchiature elettroniche per l'elaborazione e la memorizzazione dei dati. Viene trasmesso tramite telefonia cellulare o altre forme di accesso a Internet, e quindi utilizza mezzi di comunicazione elettronica.
- È vero che, secondo le informazioni presentate dal giudice del rinvio, la Star Taxi App fornisce ai tassisti anche gli smartphone su cui è installata la sua applicazione, affinché possano utilizzare il servizio in questione. Questo aspetto del servizio non è fornito a distanza o per via elettronica e non soddisfa pertanto la definizione di cui sopra. La fornitura di smartphone è invece un aspetto accessorio del servizio, il cui scopo è quello di facilitare la prestazione del servizio primario di collegamento tra conducenti e passeggeri. Non incide quindi sulla natura dell'attività di Star Taxi App come servizio fornito a distanza.
- Di conseguenza, un'attività come quella gestita da Star Taxi App rientra nella definizione di "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535. (10) Sentenza nella causa Asociación Profesional Elite Taxi
- Dalla giurisprudenza della Corte emerge tuttavia che, in alcune circostanze, un servizio può non essere considerato come rientrante nella nozione di "servizio della società dell'informazione" anche se presenta, almeno per quanto riguarda alcuni dei suoi elementi costitutivi, le caratteristiche contenute nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535. (11)
- Ciò è particolarmente vero quando il servizio fornito per via elettronica è intrinsecamente legato alla fornitura di un altro servizio, che è il servizio principale e non è fornito per via elettronica, come ad esempio un servizio di trasporto. (12)
- Secondo la Corte, tale legame intrinseco è caratterizzato dal fatto che il prestatore del servizio fornito per via elettronica controlla gli aspetti essenziali dell'altro servizio, compresa la selezione (13) dei prestatori di tale servizio. (14)
- Tuttavia, la situazione sembra essere diversa nel caso di un servizio come quello fornito da Star Taxi App. In primo luogo, Star Taxi App non ha bisogno di reclutare tassisti, perché questi sono autorizzati e dispongono dei mezzi necessari per fornire servizi di trasporto urbano. Star Taxi App non offre loro altro che un servizio aggiuntivo per migliorare l'efficienza dei loro servizi. Secondo Star Taxi App, i tassisti non sono dipendenti, come gli autisti di Uber, ma clienti, cioè destinatari del servizio. In secondo luogo, Star Taxi App non esercita un controllo o un'influenza determinante sulle condizioni di prestazione del servizio di trasporto da parte dei tassisti, i quali sono liberi di determinare tali condizioni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. (15)
- Non condivido quindi l'opinione del comune di Bucarest secondo cui la situazione della causa principale è paragonabile a quella della causa che ha dato luogo alla sentenza Asociación Profesional Elite Taxi. (16)
- È vero che il servizio di Star Taxi App è accessorio ai servizi di trasporto taxi e dipende economicamente da questi ultimi, poiché non avrebbe senso senza di essi.
- Tuttavia, tale dipendenza è completamente diversa da quella che caratterizza il rapporto tra il gestore dell'applicazione UberPop e gli autisti che operano nell'ambito di tale applicazione. Per poter fornire il proprio servizio di intermediazione tramite tale applicazione, Uber ha dovuto creare ex nihilo il corrispondente servizio di trasporto fornito da autisti non professionisti - che prima non esisteva - e, di conseguenza, organizzarne il funzionamento generale. (17) Pertanto, l'applicazione UberPop non poteva funzionare senza i servizi forniti dagli autisti e gli autisti non potevano offrire tali servizi in modo economicamente redditizio senza tale applicazione. Per questo motivo, il modello economico e la strategia commerciale di Uber prevedono che essa determini le condizioni essenziali del servizio di trasporto, a partire dal prezzo, in modo da diventare, seppur indirettamente, il fornitore di fatto di tali servizi. (18)
- Al contrario, il servizio fornito da Star Taxi App è un'appendice di un servizio di trasporto taxi preesistente e organizzato. Il ruolo di Star Taxi App si limita a quello di un fornitore esterno di un servizio accessorio, importante ma non essenziale per l'efficienza del servizio primario, ossia il servizio di trasporto. Sebbene il servizio fornito da Star Taxi App dipenda economicamente dal servizio di trasporto, può essere funzionalmente indipendente ed essere fornito da un fornitore di servizi diverso dai fornitori del servizio di trasporto. Questi due servizi non sono quindi intrinsecamente collegati ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente. (19)
- Il Comune di Bucarest sostiene che il servizio di Star Taxi App deve essere considerato parte integrante del servizio di trasporto taxi, in quanto la legislazione nazionale classifica tale servizio come "servizio di dispacciamento", obbligatorio per tutti i fornitori di trasporto taxi.
- È sufficiente notare che, nell'ambito delle norme sui servizi di trasporto, gli Stati membri sono liberi di imporre ai vettori il ricorso ad altri servizi, compresi quelli della società dell'informazione. Tale obbligo non può tuttavia escludere questi ultimi servizi dall'ambito delle norme stabilite dalla direttiva 2000/31 ed esonerare gli Stati membri dagli obblighi che ne derivano. Risposta alla prima domanda posta
- Un servizio di intermediazione tra tassisti professionisti e passeggeri mediante un'applicazione per smartphone, come quello fornito da Star Taxi App, presenta pertanto le caratteristiche di un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, senza tuttavia essere intrinsecamente legato al servizio di trasporto ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra citata. (20)
- Propongo pertanto di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, deve essere interpretato nel senso che un servizio che consiste nel mettere direttamente in contatto i passeggeri di taxi, tramite un'applicazione elettronica, con i tassisti costituisce un servizio della società dell'informazione, qualora tale servizio non sia intrinsecamente collegato al servizio di trasporto di taxi, cosicché non costituisca parte integrante del servizio di trasporto di taxi ai sensi della sentenza Asociación Profesional Elite Taxi. (21) La seconda e la terza questione pregiudiziale
- Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la decisione n. 626/2017 alla luce degli articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31, degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123 e dell'articolo 56 TFUE. Esaminerò tali questioni in relazione a ciascun atto legislativo menzionato dal giudice del rinvio, a partire dall'atto le cui disposizioni riguardano più da vicino i servizi della società dell'informazione, ossia la direttiva 2000/31. Direttiva 2000/31
- Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che, come la decisione n. 178/2008, come modificata dalla decisione n. 626/2017, assoggetta i servizi di intermediazione, prestati per via elettronica, tra i tassisti e i potenziali passeggeri allo stesso obbligo di ottenere un'autorizzazione imposto agli operatori dei servizi di "smistamento" di taxi prestati con altri mezzi, compresa la radio.
- Articolo 3 della direttiva 2000/31
- Va rilevato in via preliminare che, essendo la Star Taxi App una società di diritto rumeno con sede legale a Bucarest, la controversia di cui al procedimento principale è circoscritta all'interno di un unico Stato membro.
- L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 impone semplicemente agli Stati membri di garantire che i servizi della società dell'informazione forniti da prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio siano conformi alle disposizioni nazionali in vigore che rientrano nel settore coordinato definito all'articolo 2, lettera h), della stessa. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva vieta agli Stati membri, di norma, di limitare la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro, mentre l'articolo 3, paragrafo 4, introduce eccezioni a tale divieto.
- L'articolo 3 della Direttiva 2000/31 stabilisce quindi una sorta di principio di riconoscimento reciproco dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri. Ne consegue che tale articolo non si applica alla situazione di un prestatore di servizi della società dell'informazione nel suo Stato membro d'origine. L'articolo 3 della direttiva 2000/31 non è quindi applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.
- Articolo 4 della direttiva 2000/31
- L'articolo 4 della Direttiva 2000/31 vieta agli Stati membri di subordinare l'accesso e l'esercizio dell'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione a un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente.
- Tale disposizione figura nel capitolo II della direttiva 2000/31, intitolato "Principi", nella sezione 1 "Requisiti di stabilimento e di informazione". Il capitolo II stabilisce una serie di diritti e obblighi per i fornitori di servizi della società dell'informazione, che gli Stati membri devono far rispettare. L'obiettivo di tali disposizioni è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative a tali servizi, al fine di garantire l'efficacia del principio del riconoscimento reciproco derivante dall'articolo 3 della Direttiva 2000/31. Le disposizioni del capo II di tale direttiva armonizzano pertanto le norme che gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti nel loro territorio. (22)
- È logico che lo stesso vale per il divieto di qualsiasi regime di autorizzazione per tali servizi. Tale divieto è quindi valido nella situazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione nei loro Stati membri d'origine. Pertanto, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 è, in linea di principio, applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.
- Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva, il divieto di cui all'art. 4, n. 1, della stessa non pregiudica i regimi di autorizzazione che non sono specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione. Occorre pertanto stabilire se il regime di autorizzazione di cui trattasi nella causa principale sia specificamente ed esclusivamente rivolto ai servizi della società dell'informazione.
- Devo dire subito che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 è più esigente dell'analoga clausola contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535 nella definizione di "regola sui servizi". Quest'ultima disposizione esclude qualsiasi norma che non sia specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione. Per contro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applica solo ai regimi di autorizzazione che sono specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione.
- Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, in base al diritto rumeno, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per accedere all'attività di dispacciamento di taxi deriva dall'articolo 15, paragrafo 1, della legge n. 38/2003. Il resto di tale articolo stabilisce i requisiti da soddisfare per ottenere l'autorizzazione, le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione e le norme applicabili all'esercizio dell'attività.
- Tali disposizioni vengono poi attuate a livello locale dalle varie autorità competenti a concedere l'autorizzazione, in questo caso il Comune di Bucarest. A tal fine, il Comune di Bucarest ha adottato la decisione n. 178/2008. Tale decisione è stata successivamente modificata dalla decisione n. 626/2017 che, introducendo il concetto di "dispacciamento con qualsiasi altro mezzo" (23), ha chiarito che l'obbligo di autorizzazione si applica ai servizi del tipo fornito da Star Taxi App, ossia i servizi della società dell'informazione che consistono nell'intermediazione tra tassisti e passeggeri.
- La questione giuridica da risolvere è quindi se una disposizione nazionale che ha come conseguenza quella di imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'ottenimento di un'autorizzazione - requisito peraltro già esistente per i prestatori di servizi analoghi che non sono servizi della società dell'informazione - costituisca un regime di autorizzazione specificamente ed esclusivamente rivolto ai prestatori di questa seconda categoria di servizi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31.
- Credo che a questa domanda si debba rispondere negativamente.
- La ratio dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 è quella di evitare disparità di trattamento tra i servizi della società dell'informazione e servizi analoghi che non rientrano in tale concetto. Se un regime generale di autorizzazione è destinato ad applicarsi anche ai servizi forniti a distanza per via elettronica, è probabile che tali servizi costituiscano, in termini economici, dei sostituti dei servizi forniti con mezzi "tradizionali" e siano, di conseguenza, in concorrenza diretta con questa seconda categoria di servizi. In assenza di un obbligo di autorizzazione, i servizi della società dell'informazione si troverebbero in una posizione concorrenziale preferenziale, in violazione dei principi di concorrenza leale e di parità di trattamento. (24) In altre parole, se l'obiettivo del legislatore dell'UE nell'adottare la Direttiva 2000/31 era quello di incoraggiare lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione, la sua intenzione non era quella di consentire agli operatori economici di eludere tutti gli obblighi di legge solo perché operano "online". Mi sembra che queste preoccupazioni fossero implicite nel caso che ha dato origine alla sentenza Asociación Profesional Elite Taxi. (25)
- Poiché i servizi della società dell'informazione sono il risultato degli sviluppi tecnologici particolarmente rapidi degli ultimi anni, spesso entrano in mercati già occupati da servizi "tradizionali". Questi servizi tradizionali possono essere soggetti a regimi di autorizzazione. A seconda dell'oggetto e della formulazione delle disposizioni nazionali in questione, può essere più o meno ovvio che alcune norme, compresi i regimi di autorizzazione, concepite per i servizi che non sono forniti a distanza e per via elettronica, si applichino a servizi simili che sono forniti in questo modo e che quindi rientrano nel concetto di "servizio della società dell'informazione". Potrebbe quindi essere necessario chiarire le norme esistenti, a livello legislativo o di attuazione, per confermarne l'applicazione ai servizi della società dell'informazione. Tale azione legislativa o amministrativa, che assoggetta i servizi della società dell'informazione alle norme esistenti, non equivale tuttavia alla creazione di un nuovo regime di autorizzazione specificamente ed esclusivamente rivolto a tali servizi. Si tratta piuttosto di un adeguamento del regime esistente per tener conto delle nuove circostanze.
- Ritengo quindi che sarebbe contrario all'efficacia dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 se, a seguito di tale azione "tecnica", il divieto di cui al paragrafo 1 di tale articolo precludesse l'applicazione di alcuni regimi di autorizzazione esistenti ai servizi della società dell'informazione, mentre altri regimi potrebbero essere applicabili ad essi proprio grazie all'articolo 4, paragrafo 2.
- Lo stesso ragionamento si applica quando l'estensione di un regime di autorizzazione preesistente ai servizi della società dell'informazione richiede adeguamenti a causa delle caratteristiche specifiche di tali servizi rispetto a quelli per i quali il regime era stato inizialmente concepito. Tali adeguamenti possono riguardare, tra l'altro, le condizioni per ottenere l'autorizzazione. Come mostrerò di seguito, è proprio la mancanza di tali adeguamenti che può mettere in discussione la legittimità dell'applicazione del regime di autorizzazione ai servizi della società dell'informazione.
- Infine, non ritengo, come suggerisce la Commissione, che l'approccio della Corte nella causa Falbert e altri (26) sia applicabile per analogia al caso di specie. In tale sentenza (27) la Corte ha affermato che una norma nazionale che ha lo scopo e l'oggetto di estendere una norma esistente ai servizi della società dell'informazione deve essere qualificata come "norma sui servizi" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 98/34/CE. (28) Tuttavia, come ho già affermato al punto 63 del presente parere, le regole sui servizi ai sensi della direttiva 2015/1535 sono regole che riguardano specificamente i servizi della società dell'informazione, mentre l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 vieta solo i regimi di autorizzazione che riguardano specificamente ed esclusivamente tali servizi. Inoltre, la Corte ha costantemente affermato che le disposizioni nazionali che si limitano a stabilire le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte delle imprese, come le disposizioni che subordinano l'esercizio di un'attività commerciale a un'autorizzazione preventiva, non costituiscono regole tecniche ai sensi della direttiva 2015/1535, poiché tale principio si applica anche alle regole relative ai servizi. (29) Sarebbe pertanto incoerente tracciare un'analogia interpretativa tra l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535 e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, che riguarda proprio i regimi di autorizzazione.
- Per tali ragioni, ritengo che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che estende l'obbligo di ottenere un'autorizzazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione - obbligo al quale erano già soggetti i prestatori di servizi analoghi che non sono servizi della società dell'informazione - non costituisce un regime di autorizzazione specificamente ed esclusivamente rivolto ai prestatori di questa seconda categoria di servizi. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva non preclude pertanto l'applicazione di un tale regime ai servizi della società dell'informazione.
- Questa constatazione è tuttavia subordinata alla condizione che i servizi coperti dal regime di autorizzazione esistente che non sono forniti per via elettronica e i servizi della società dell'informazione ai quali viene esteso tale regime siano effettivamente equivalenti in termini economici. Tale equivalenza deve essere valutata dal punto di vista dell'utente del servizio, in altre parole, i servizi devono essere intercambiabili dal suo punto di vista.
- Tale questione appare controversa tra le parti della causa principale. Il Comune di Bucarest sostiene, nelle sue osservazioni, che un'attività come quella svolta dalla Star Taxi App è equiparabile all'attività di dispacciamento di taxi ai sensi della legge n. 38/2003 e rientra, pertanto, nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione di centro di prenotazione previsto da tale legge. Di conseguenza, la decisione n. 626/2017, come la decisione n. 178/2008, è stata adottata in base a tale legge. Star Taxi App, invece, contesta tale affermazione, sostenendo che la sua attività è di natura diversa, si limita a mettere in contatto i tassisti con i clienti e non rientra quindi nelle disposizioni della legge n. 38/2003.
- Purtroppo, questo punto non sembra essere stato risolto dal giudice nazionale, che cita la legge n. 38/2003 come uno degli atti giuridici rilevanti per la risoluzione della controversia nella causa principale, ma afferma anche che l'estensione della nozione di "dispacciamento" alle applicazioni informatiche "va oltre il quadro giuridico". La sola interpretazione della direttiva 2000/31 da parte della Corte non può risolvere tale dilemma, in quanto dipende da accertamenti di fatto che solo il giudice nazionale è in grado di effettuare.
- L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non osta quindi a disposizioni nazionali come quelle della decisione n. 178/2008, come modificata dalla decisione n. 626/2017, purché i servizi disciplinati da tali disposizioni siano ritenuti economicamente equivalenti. Se, tuttavia, il giudice nazionale dovesse ritenere che servizi come quelli forniti da Star Taxi App non sono economicamente equivalenti ai servizi di dispacciamento taxi, cosicché la decisione n. 626/2017 dovrebbe essere considerata di fatto come un regime di autorizzazione autonomo, tale regime rientrerebbe nel divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. (30)
- Osservazione conclusiva
- Nelle sue osservazioni, la Commissione osserva che le disposizioni combinate della decisione n. 626/2017, in particolare quelle relative all'obbligo di inoltrare le prenotazioni ai conducenti via radio e al divieto per i conducenti di utilizzare i telefoni cellulari durante la prestazione di servizi di trasporto (31), possono essere interpretate come un divieto di fatto della prestazione di servizi come quelli offerti da Star Taxi App.
- Tuttavia, tale questione non è stata sollevata dal giudice nazionale nella sua domanda, che riguarda l'obbligo di ottenere un'autorizzazione. Inoltre, nella sua risposta a un quesito specifico posto dalla Corte su questo argomento, la Star Taxi App ha riconosciuto di poter continuare la sua attività a condizione di rispettare i requisiti imposti ai centri di prenotazione e di ottenere un'autorizzazione.
- Ritengo pertanto che un eventuale divieto dell'attività di Star Taxi App sia troppo ipotetico per poter analizzare il caso in esame da questo punto di vista. Inoltre, la Corte non dispone di informazioni sufficienti al riguardo. Direttiva 2006/123
- Come ho detto, si deve ritenere che il divieto di qualsiasi regime di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non si applichi al regime di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tale regime non riguarda specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, ma riguarda anche servizi analoghi che non rientrano in tale classificazione. Tuttavia, tali altri servizi rientrano potenzialmente nella direttiva 2006/123. È quindi necessario stabilire se tale direttiva sia applicabile al caso di specie e, in caso affermativo, se essa osti a un regime di autorizzazione come quello oggetto del procedimento principale.
- Applicabilità della direttiva 2006/123
- Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest'ultima si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, il che include indubbiamente i servizi oggetto della causa principale.
- Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva esclude alcuni servizi dall'ambito di applicazione della direttiva, in particolare i servizi di trasporto che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo VI del TFUE. (32) Il considerando 21 della direttiva 2006/123 chiarisce che i "trasporti" ai sensi di tale disposizione comprendono i taxi. Tale termine comprende anche i servizi di intermediazione tra i tassisti e i loro clienti?
- L'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123 è stato interpretato dalla Corte in precedenza. Essa ha ritenuto che, per quanto riguarda i servizi di controllo tecnico dei veicoli, tale disposizione copra non solo qualsiasi atto fisico di spostamento di persone o merci da un luogo a un altro per mezzo di un veicolo, di un aeromobile o di una nave, ma anche qualsiasi servizio intrinsecamente connesso a tale atto. (33)
- La Corte ha ritenuto che i servizi di controllo tecnico siano intrinsecamente legati ai servizi di trasporto in senso stretto, in quanto costituiscono un presupposto indispensabile per questi ultimi, contribuendo a garantire la sicurezza stradale. (34)
- La Corte ha inoltre osservato che le misure di armonizzazione di tali servizi di controllo tecnico sono state adottate sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di trasporti. (35) Contrariamente all'opinione espressa dalla Commissione nel caso di specie, questa constatazione mi sembra decisiva per l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123. Tale disposizione fa espressamente riferimento al titolo del TFUE relativo ai trasporti (ora titolo VI del TFUE). Questo perché, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del TFUE, la libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dal titolo del TFUE relativo ai trasporti. La direttiva 2006/123 non può quindi disciplinare la libera prestazione di servizi in questo settore. Adottando le direttive relative ai servizi di controllo tecnico dei veicoli sulla base delle disposizioni del titolo VI del TFUE, il legislatore dell'UE ha implicitamente incluso tali servizi nel settore dei trasporti ai sensi sia dell'articolo 58, paragrafo 1, del TFUE, sia dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123. Tale scelta di base giuridica per le misure di armonizzazione è pertanto decisiva per l'esclusione dei servizi in questione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123. (36)
- Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, come quelli oggetto della causa principale, essi non sembrano essere intrinsecamente legati al servizio di taxi ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra citata, in quanto non costituiscono un presupposto indispensabile per la prestazione di questi ultimi servizi, come i controlli tecnici. È vero che la legislazione rumena impone a ogni fornitore di servizi di taxi di utilizzare i servizi di dispacciamento. Tuttavia, un tale requisito imposto a livello nazionale non può determinare la classificazione di una categoria di servizi dal punto di vista del diritto dell'UE.
- Inoltre, tali servizi di intermediazione non sono oggetto di alcuna misura di armonizzazione specifica adottata sulla base delle disposizioni del TFUE in materia di trasporti.
- Non vedo quindi alcun motivo per escludere tali servizi dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della stessa.
- Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 contiene una norma secondo la quale le disposizioni di atti specifici del diritto dell'Unione che disciplinano l'accesso e l'esercizio dei servizi in settori specifici prevalgono su quelle della direttiva 2006/123 in caso di conflitto. Sebbene l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva non faccia espressamente riferimento alla direttiva 2000/31 nella sua seconda frase, che elenca altre direttive, mi sembra tuttavia chiaro che tale norma riguardi anche la direttiva 2000/31. La direttiva 2000/31, nella misura in cui disciplina l'accesso e l'esercizio dei servizi della società dell'informazione, costituisce una lex specialis in relazione alla direttiva 2006/123. (37)
- Tuttavia, poiché il divieto di qualsiasi regime di autorizzazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non si applica a servizi come quelli oggetto della causa principale, non sussiste alcun conflitto tra le due direttive. L'esclusione dell'applicabilità di tale divieto che deriva dall'art. 4, n. 2, della direttiva 2000/31 non significa che agli Stati membri sia attribuita la facoltà incondizionata di applicare regimi di autorizzazione nelle situazioni contemplate da tale disposizione. Solo l'articolo 4(1) della Direttiva 2000/31 è inapplicabile; tali regimi di autorizzazione rimangono soggetti ad altre norme del diritto dell'UE, come la Direttiva 2006/123, anche nella misura in cui riguardano i servizi della società dell'informazione.
- L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 non osta pertanto all'applicazione di tale direttiva al regime di autorizzazione oggetto del procedimento principale, anche nella misura in cui esso riguarda i servizi della società dell'informazione.
- Nella questione pregiudiziale presentata, il giudice del rinvio cita gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123. Tuttavia, l'articolo 16 di tale direttiva riguarda la libera prestazione di servizi in Stati membri diversi da quello del luogo di stabilimento del prestatore. Come indicato al punto 56 del presente parere, la controversia nel procedimento principale riguarda l'esercizio di un'attività di servizi da parte di una società rumena in territorio rumeno. L'articolo 16 della direttiva 2006/123 non è quindi applicabile alla presente controversia.
- Per contro, si applicano le disposizioni di tale direttiva relative alla libertà di stabilimento, vale a dire gli articoli da 9 a 15. La Corte ha ritenuto che tali articoli siano applicabili a situazioni puramente interne. La Corte ha ritenuto che tali articoli siano applicabili a situazioni puramente interne. (38)
- Articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123
- L'articolo 9 della Direttiva 2006/123 si basa sul principio che le attività di servizio non devono essere soggette a regimi di autorizzazione. Tuttavia, a determinate condizioni, gli Stati membri possono assoggettare l'accesso a un'attività di servizio a tale regime. (39) Tali condizioni sono le seguenti: il regime non deve essere discriminatorio, deve essere giustificato da un motivo imperativo di interesse pubblico e non devono esistere misure meno restrittive in grado di raggiungere lo stesso obiettivo.
- Non è stata fornita alcuna informazione in merito alla giustificazione del regime di autorizzazione per le attività di dispacciamento dei taxi derivante dalla legge n. 38/2003. Per quanto riguarda la decisione n. 626/2017, nelle sue osservazioni il Comune di Bucarest fa riferimento alla necessità di garantire pari condizioni di concorrenza tra i centri di prenotazione taxi "tradizionali" e i servizi di intermediazione elettronica. Tuttavia, ciò non spiega la logica del regime di autorizzazione in quanto tale.
- Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se esistano ragioni imperative di interesse generale che giustifichino il regime di autorizzazione per i servizi di dispacciamento di taxi. Mi limito a rilevare che tale regime riguarda un servizio di intermediazione su un mercato già soggetto a un regime di autorizzazione, vale a dire quello della prestazione di servizi di trasporto di taxi. (40) Sembra quindi che, ad esempio, l'interesse pubblico alla tutela dei consumatori sia già soddisfatto. Pertanto, il compito del giudice nazionale sarà quello di verificare quali altri motivi imperativi siano in grado di giustificare tale regime di autorizzazione supplementare.
- Occorre inoltre formulare le seguenti osservazioni finali. L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123 prevede che l'autorizzazione sia concessa sulla base di criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse pubblico e proporzionati a tale obiettivo di interesse pubblico.
- Per ottenere l'autorizzazione, l'articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 38/2003 richiede che il richiedente disponga, tra l'altro, di una radio ricetrasmittente, di una frequenza radio sicura, di personale in possesso di un certificato di operatore di radiotelefonia e di una licenza per l'uso delle radiofrequenze. Dai documenti presentati alla Corte non è chiaro se tali requisiti si applichino ai fornitori di servizi di intermediazione tra tassisti e clienti tramite un'applicazione per smartphone. Tuttavia, questa possibilità non sembra essere esclusa.
- Tali requisiti, concepiti per i centri di prenotazione taxi via radio, sono palesemente inadatti ai servizi forniti per via elettronica, imponendo ai fornitori oneri e costi ingiustificati. Di conseguenza, per definizione, non possono essere giustificati da alcun motivo imperativo di interesse pubblico o essere considerati proporzionati ad alcun obiettivo di interesse pubblico quando si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione. In base a tali requisiti, i fornitori non solo devono disporre delle tecnologie che utilizzano, ma devono anche essere in possesso di competenze e attrezzature specifiche per una tecnologia diversa.
- Per questi motivi, ritengo che un regime di autorizzazione non sia basato su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/123, quando il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio previsto dal richiedente. Articolo 56 TFUE
- Nella questione pregiudiziale presentata, il giudice nazionale fa riferimento anche all'articolo 56 TFUE che sancisce la libera prestazione di servizi. Tuttavia, come osservato al punto 56 del presente parere, la controversia nel procedimento principale riguarda l'esercizio di un'attività di servizi da parte di una società rumena in territorio rumeno. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni del TFUE relative alla libera prestazione di servizi non si applicano a una situazione limitata in tutto e per tutto all'interno di un unico Stato membro. (41) L'articolo 56 del TFUE non è pertanto applicabile al caso di specie. Risposta alla seconda e terza questione pregiudiziale
- Propongo di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale affermando che l'articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione a un prestatore di servizi della società dell'informazione di un regime di autorizzazione applicabile ai prestatori di servizi economicamente equivalenti che non sono servizi della società dell'informazione. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 ostano all'applicazione di un siffatto regime di autorizzazione a meno che esso non sia conforme ai criteri stabiliti in tali articoli, il che spetta al giudice nazionale verificare. Un regime di autorizzazione non è conforme ai criteri di cui all'articolo 10 della direttiva 2006/123 quando il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio previsto dal richiedente. L'articolo 3 della direttiva 2000/31, l'articolo 16 della direttiva 2006/123 e l'articolo 56 del TFUE non sono applicabili nel caso di un prestatore che intenda fornire servizi della società dell'informazione nello Stato membro in cui è stabilito. La quarta questione pregiudiziale
- Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione n. 626/2017 costituisca una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 che avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.
- Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), terzo comma, della direttiva 2015/1535, tale disposizione riguarda le regole tecniche imposte dalle autorità designate dagli Stati membri e figuranti in un elenco redatto e aggiornato, se del caso, dalla Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 di tale direttiva. Tale elenco è stato pubblicato il 31 maggio 2006 (42), ossia prima dell'adesione della Romania all'Unione europea, e pertanto non comprende le autorità rumene. Tuttavia, nelle sue osservazioni la Commissione afferma che, al momento dell'adesione, la Romania aveva notificato che solo le sue autorità centrali erano autorizzate a prescrivere regole tecniche ai sensi della direttiva 2015/1535. Gli atti del Comune di Bucarest non sono quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 5 di tale direttiva.
- Tuttavia, ciò non risolve completamente il problema poiché, come ho già detto, sussiste il dubbio se l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per fornire servizi come quelli oggetto del procedimento principale derivi unicamente dalla decisione n. 626/2017 o dall'articolo 15 della legge n. 38/2003, di cui tale decisione costituisce una mera misura di attuazione. È quindi ragionevole chiedersi se tale legge avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione.
- A mio avviso, la risposta deve essere comunque negativa. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535 esclude dal concetto di "regola relativa ai servizi" - l'unica categoria di regole tecniche che può entrare in gioco in questo caso - tutte le regole che non sono specificamente destinate ai servizi della società dell'informazione. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, stabilisce che le regole sono specificamente destinate a tali servizi quando hanno lo scopo e l'oggetto specifici di disciplinare tali servizi in modo esplicito e mirato. D'altro canto, le norme che li riguardano solo in modo implicito o incidentale non sono considerate specificamente rivolte a tali servizi.
- Va sottolineato che la legge n. 38/2003 non contiene alcun riferimento ai servizi della società dell'informazione. Al contrario, li trascura a tal punto da richiedere addirittura che ogni fornitore di servizi di trasporto taxi possieda frequenze e apparecchiature radio, sia che operi via radio sia che utilizzi risorse informatiche. È quindi ovvio, a mio avviso, che se tale legge è applicabile ai servizi della società dell'informazione, come sostiene il Comune di Bucarest, il suo obiettivo non è quello di regolamentare tali servizi in modo esplicito e mirato e li riguarda solo in modo implicito, probabilmente per inerzia.
- Ciò si spiega facilmente con il fatto che la legge n. 38/2003 risale al 2003, mentre la società Uber, pioniera nella prenotazione di servizi di trasporto tramite smartphone, è stata fondata solo nel 2009.
- L'articolo 15 della legge n. 38/2003 non è quindi specificamente rivolto ai servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535.
- Di conseguenza, la risposta alla quarta questione pregiudiziale deve essere che la decisione n. 626/2017 non costituisce una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535. Conclusione
- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali del Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest, Romania) come segue:
(1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che un servizio che consiste nel mettere direttamente in contatto, tramite un'applicazione elettronica, i passeggeri di taxi con i conducenti di taxi costituisce un servizio della società dell'informazione, qualora tale servizio non sia intrinsecamente collegato al servizio di trasporto di taxi, cosicché non costituisca parte integrante del servizio di trasporto di taxi.
(2) L'articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione a un prestatore di servizi della società dell'informazione di un regime di autorizzazione applicabile ai prestatori di servizi economicamente equivalenti che non sono servizi della società dell'informazione.
Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di un siffatto regime di autorizzazione a meno che esso non sia conforme ai criteri stabiliti in tali articoli, il che spetta al giudice nazionale verificare. Un regime di autorizzazione non è conforme ai criteri di cui all'articolo 10 della direttiva 2006/123 quando il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio previsto dal richiedente.
L'articolo 3 della direttiva 2000/31, l'articolo 16 della direttiva 2006/123 e l'articolo 56 del TFUE non sono applicabili nel caso di un prestatore che intenda fornire servizi della società dell'informazione nello Stato membro in cui è stabilito.
(3) La Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 626/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (Decisione n. 626/2017 del 19 dicembre 2017 del Consiglio comunale di Bucarest che modifica e integra la decisione n. 178/2008 del 21 aprile 2008 che approva il regolamento quadro, documenti contrattuali e accordo di concessione per la gestione delegata dell'organizzazione e della fornitura di servizi pubblici locali di taxi) non costituisce una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.
1 Lingua originale: Francese.
2 Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981).
3 Si veda, in relazione a un dubbio simile, la sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112, punti da 28 a 31), e le mie conclusioni in tale causa (C-390/18, EU:C:2019:336, punti da 93 a 99).
4 GU 2000 L 178, pag. 1.
5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204, pag. 37), modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18).
6 GU 2006 L 376, pag. 36.
7 GU 2015 L 241, pag. 1.
8 Monitorul Oficial al României, Parte I, n. 45, del 28 gennaio 2003.
9 Si veda, in tal senso, la sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 46).
10 Si veda anche, in tal senso, la sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, punto 35).
11 Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, punti da 38 a 42).
12 Si veda, in tal senso, la sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, dispositivo).
13 Sebbene la Corte non abbia utilizzato il termine "reclutamento", presumibilmente per evitare la controversia sullo status degli autisti di Uber ai sensi del diritto del lavoro, è in questo senso che il termine "selezione" deve essere interpretato.
14 Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, punto 39).
15 Il Comune di Bucarest sostiene nelle sue osservazioni che, il 1° febbraio 2018, la Star Taxi App ha lanciato nuovi servizi che consentono di effettuare pagamenti con carta bancaria e di fissare una tariffa minima. Tuttavia, la Star Taxi App ha vigorosamente contestato tale affermazione nella sua risposta a una domanda specifica posta dalla Corte al riguardo. Si tratta quindi di una questione di fatto che non è stata accertata nella causa principale. In ogni caso, non sembra che tali servizi aggiuntivi siano in grado di modificare la valutazione complessiva dell'attività della Star Taxi App (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112, punti da 58 a 64)).
16 Sentenza del 20 dicembre 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).
17 Come osservato dalla Corte al punto 38 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981). Si veda anche, per quanto riguarda la correlazione tra la creazione di una prestazione di servizi e l'esercizio del controllo su tali servizi, la mia opinione nella causa Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:336, punti 64 e 65).
18 Per una descrizione più completa del funzionamento di Uber, rimando al mio parere nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:364).
19 Si veda, in tal senso, la sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112, paragrafo 55), e le mie conclusioni in tale causa (C-390/18, EU:C:2019:336, punti da 57 a 59).
20 Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981).
21 Sentenza del 20 dicembre 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).
22 Si veda anche l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, ai sensi del quale "[tale] direttiva ravvicina, nella misura necessaria al conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune disposizioni nazionali sui servizi della società dell'informazione riguardanti il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori di servizi, le comunicazioni commerciali, i contratti elettronici, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri".
23 Cioè, a parte la radio, in pratica attraverso le risorse informatiche.
24 Ricordo che, sebbene in base al diritto dell'UE tutti i regimi di autorizzazione siano vietati per i servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, tali regimi sono autorizzati, a determinate condizioni, per altre categorie di servizi ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 o dell'articolo 49 del TFUE.
25 Sentenza del 20 dicembre 2017 (C-434/15, EU:C:2017:981).
26 Sentenza del 20 dicembre 2017 (C-255/16, EU:C:2017:983).
27 Sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e altri (C-255/16, EU:C:2017:983, punto 35).
28 Ora l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535.
29 Sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e altri (C-255/16, EU:C:2017:983, punti da 16 a 18).
30 Devo rilevare che, in tale ipotesi, si porrebbe anche la questione della legittimità della decisione n. 626/2017 ai sensi del diritto nazionale, poiché la legge n. 365/2002 privind comerļul electronic (legge n. 365/2002 sul commercio elettronico), del 7 giugno 2002 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 483, del 5 luglio 2002), che recepisce la direttiva 2000/31 nell'ordinamento giuridico rumeno, riproduce, al suo articolo 4, paragrafo 1, il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.
31 Si vedano i punti 18 e 19 del presente parere.
32 Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123.
33 Sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e altri (C-168/14, EU:C:2015:685, punto 46).
34 Sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e altri (C-168/14, EU:C:2015:685, punto 47).
35 Sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e altri (C-168/14, EU:C:2015:685, punto 49).
36 Si veda anche il mio parere nelle cause riunite Trijber e Harmsen (C-340/14 e C-341/14, EU:C:2015:505, punti 27 e 28).
37 Si veda, in tal senso, la sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112, punti da 40 a 42).
38 Sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser (C-360/15 e C-31/16, EU:C:2018:44, punto 3 del dispositivo). Si vedano, inoltre, i miei pareri nelle cause riunite Trijber e Harmsen (C-340/14 e C-341/14, EU:C:2015:505, punti da 44 a 57), e nelle cause riunite X e Visser (C-360/15 e C-31/16, EU:C:2017:397, punto 106 e seguenti).
39 L'espressione "regime di autorizzazione" è definita all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2006/123 come "qualsiasi procedura in base alla quale un prestatore o un destinatario è di fatto tenuto ad adottare misure per ottenere da un'autorità competente una decisione formale, o una decisione implicita, relativa all'accesso a un'attività di servizio o al suo esercizio". A mio avviso, non vi sono dubbi sul fatto che l'attività di dispacciamento di taxi sia, nel diritto rumeno, soggetta a un regime di autorizzazione ai sensi di tale definizione. Tale regime si basa sull'articolo 15 della legge n. 38/2003 ed è stato attuato a livello del comune di Bucarest con la decisione n. 178/2008, modificata dalla decisione n. 626/2017.
40 Poiché in questo caso si tratta di un servizio di trasporto, tale regime è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123.
41 Si veda, da ultimo, la sentenza del 13 dicembre 2018, France Télévisions (C-298/17, EU:C:2018:1017, punto 30 e giurisprudenza citata).
42 GU 2006 C 127, pag. 14
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 dicembre 2020 (*)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Applicabilità - Situazione puramente interna - Direttiva 2000/31/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di "servizi della società dell'informazione" - Articolo 3, paragrafi 2 e 4 - Articolo 4 - Applicabilità - Direttiva 2006/123/CE - Servizi - Capitoli III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e IV (Libera circolazione dei servizi) - Applicabilità - Articoli 9 e 10 - Direttiva (UE) 2015/1535 - Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f) - Nozione di "regola relativa ai servizi" - Nozione di "regola tecnica") Direttiva (UE) 2015/1535 - Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f) - Nozione di "regola relativa ai servizi" - Nozione di "regola tecnica" - Articolo 5, paragrafo 1 - Mancata comunicazione preventiva - Applicabilità - Attività di collegamento tra persone che desiderano effettuare spostamenti urbani e tassisti autorizzati, mediante un'applicazione per smartphone - Classificazione - Normativa nazionale che assoggetta tale attività ad autorizzazione preventiva)
Nella causa C-62/19,
RICHIESTA di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE presentata dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale regionale di Bucarest, Romania), con decisione del 14 dicembre 2018, pervenuta alla Corte il 29 gennaio 2019, nel procedimento
Star Taxi App SRL
v
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
parti interessate:
IB,
Camera Naţională a Taximetriştilor din România,
D'Artex Star SRL,
Auto Cobălcescu SRL,
Cristaxi Service SRL,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,
Avvocato generale: M. Szpunar,
Registrar: R. Șereș, Amministratore,
tenendo conto della procedura scritta,
dopo aver esaminato le osservazioni presentate a nome di:
- Star Taxi App SRL, inizialmente di C. Băcanu e successivamente di G.C.A. Ioniţă, avocați,
- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, di M. Teodorescu, in qualità di agente,
- il governo olandese, da M. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti,
- la Commissione europea, da S.L. Kalėda, L. Malferrari, L. Nicolae e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 10 settembre 2020,
dà il seguente risultato
Giudizio
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 56 TFUE, dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18) (in prosieguo: la "direttiva 98/34"), dell'articolo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 4 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici della legislazione comunitaria. 18) ("direttiva 98/34"), l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 4 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178, pag. 1), gli articoli 9, 10 e 10 della direttiva 2000/31/CE. 1), gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) e, infine, l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241, pag. 1).
2 La domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento tra la Star Taxi App SRL, da un lato, e l'Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General (Unità amministrativa territoriale del Comune di Bucarest, Romania; Comune di Bucarest"), e il Consiliul General al Municipiului București (Consiglio generale del Comune di Bucarest, Romania), dall'altro, in merito ai regolamenti in base ai quali è richiesta un'autorizzazione preventiva per l'attività, svolta tramite un'applicazione per smartphone, di mettere in contatto persone che desiderano effettuare un viaggio urbano con tassisti autorizzati.
Contesto legale
Diritto dell'Unione europea
Direttiva 98/34
3 La direttiva 2015/1535 ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34 con effetto dal 7 ottobre 2015 e i riferimenti a quest'ultima devono ora essere intesi come relativi alla direttiva 2015/1535, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, di tale direttiva.
4 In particolare, il punto 2 dell'articolo 1, primo comma, della direttiva 98/34 è stato sostituito in termini identici dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.
Direttiva 2000/31
5 L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 definisce i "servizi della società dell'informazione" come "servizi ai sensi dell'articolo 1[, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535]".
6 L'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 recita come segue:
'2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nel campo coordinato, limitare la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro.
...
- Gli Stati membri possono adottare misure di deroga al paragrafo 2 per un determinato servizio della società dell'informazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) le misure sono:
(i) necessario per uno dei seguenti motivi:
- l'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, compresa la protezione dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, e le violazioni della dignità umana riguardanti le singole persone,
- la tutela della salute pubblica,
- sicurezza pubblica, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,
- la protezione dei consumatori, compresi gli investitori;
(ii) adottate nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione che pregiudica gli obiettivi di cui al punto (i) o che presenta un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
(iii) proporzionato a tali obiettivi;
(b) prima di adottare le misure in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti preliminari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:
- ha chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di adottare misure e quest'ultimo non le ha adottate o sono state inadeguate,
- ha notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di adottare tali misure".
7 L'articolo 4 di tale direttiva prevede:
'1. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione non siano subordinati a un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente.
- Il paragrafo 1 non pregiudica i regimi di autorizzazione che non sono specificamente ed esclusivamente destinati ai servizi della società dell'informazione o che sono coperti dalla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione [GU L 117, pag. 15]". Direttiva 2006/123
8 Il considerando 21 della direttiva 2006/123 recita:
I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze, nonché i servizi portuali, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva".
9 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, essa non si applica ai servizi nel settore dei trasporti, compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della terza parte del Trattato CE, che ora è il titolo VI della terza parte del Trattato FUE.
10 L'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede:
Se le disposizioni della presente direttiva sono in conflitto con una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, la disposizione dell'altro atto comunitario prevale e si applica a tali settori o professioni specifici. Tra questi vi sono:
(a) Direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1)];
(b) Regolamento (CEE) n. 1408/71 [del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28, pag. 1)];
(c) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [GU L 298, pag. 23];
(d) la direttiva 2005/36/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)]".
11 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 definisce "servizio" qualsiasi attività economica autonoma, normalmente fornita dietro retribuzione, di cui all'articolo 57 del TFUE.
12 Il capo III di tale direttiva, intitolato "Libertà di stabilimento dei prestatori", contiene gli articoli da 9 a 15. L'articolo 9 prevede:
'1. Gli Stati membri non subordinano l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio a un regime di autorizzazione, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il regime di autorizzazione non discrimina il prestatore in questione;
(b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse pubblico;
(c) l'obiettivo perseguito non può essere raggiunto con una misura meno restrittiva, in particolare perché un'ispezione a posteriori avverrebbe troppo tardi per essere realmente efficace.
- Nella relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri individuano i propri regimi di autorizzazione e motivano la loro compatibilità con il paragrafo 1 del presente articolo.
- La presente sezione non si applica agli aspetti dei regimi di autorizzazione disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari".
13 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123:
'1. I regimi di autorizzazione si basano su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il loro potere di valutazione in modo arbitrario.
- I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
(a) non discriminatorio;
(b) giustificato da un motivo imperativo di interesse pubblico;
(c) proporzionato a tale obiettivo di interesse pubblico;
(d) chiaro e non ambiguo;
(e) obiettivo;
(f) resi pubblici in anticipo;
(g) trasparente e accessibile".
14 Il capitolo IV di tale direttiva, relativo alla libera circolazione dei servizi, contiene l'articolo 16, che prevede:
'1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.
Lo Stato membro in cui viene prestato il servizio garantisce il libero accesso e il libero esercizio di un'attività di servizio sul proprio territorio.
Gli Stati membri non subordinano l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizio sul loro territorio al rispetto di requisiti che non rispettino i seguenti principi:
(a) non discriminazione: il requisito non può essere né direttamente né indirettamente discriminatorio rispetto alla nazionalità o, nel caso delle persone giuridiche, rispetto allo Stato membro in cui sono stabilite;
(b) necessità: il requisito deve essere giustificato da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o protezione dell'ambiente;
(c) proporzionalità: il requisito deve essere idoneo al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
- Gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi nel caso di un prestatore stabilito in un altro Stato membro imponendo uno dei seguenti requisiti:
(a) l'obbligo per il prestatore di avere uno stabilimento nel proprio territorio;
(b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione da parte delle autorità competenti, compresa l'iscrizione a un registro o a un'associazione o a un organismo professionale nel loro territorio, tranne nei casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;
(c) il divieto per il prestatore di creare sul proprio territorio una determinata forma o tipo di infrastruttura, compresi un ufficio o uno studio, di cui il prestatore ha bisogno per fornire i servizi in questione;
(d) l'applicazione di accordi contrattuali specifici tra il prestatore e il destinatario che impediscono o limitano la prestazione di servizi da parte dei lavoratori autonomi;
(e) l'obbligo per il prestatore di possedere un documento d'identità rilasciato dalle autorità competenti specifico per l'esercizio di un'attività di servizio;
(f) i requisiti, ad eccezione di quelli necessari per la salute e la sicurezza sul lavoro, che riguardano l'uso di attrezzature e materiali che sono parte integrante del servizio fornito;
(g) restrizioni alla libertà di fornire i servizi di cui all'articolo 19".
Direttiva 2015/1535
15 L'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), e) e f), della direttiva 2015/1535 prevede:
'1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
...
(b) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio normalmente fornito a pagamento, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione:
(i) "a distanza" significa che il servizio è fornito senza che le parti siano contemporaneamente presenti;
(ii) "per via elettronica" significa che il servizio è inviato inizialmente e ricevuto a destinazione per mezzo di apparecchiature elettroniche per l'elaborazione (compresa la compressione digitale) e l'archiviazione di dati, e che è interamente trasmesso, trasportato e ricevuto via filo, via radio, con mezzi ottici o con altri mezzi elettromagnetici;
(iii) "su richiesta individuale di un destinatario di servizi" significa che il servizio è fornito attraverso la trasmissione di dati su richiesta individuale.
...
(e) "regola relativa ai servizi": un requisito di carattere generale relativo all'accesso e all'esercizio delle attività di servizio ai sensi della lettera b), in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario dei servizi, escluse le regole che non riguardano specificamente i servizi definiti in tale lettera.
Ai fini della presente definizione:
(i) una norma è considerata specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione quando, tenuto conto della sua motivazione e del suo dispositivo, lo scopo e l'oggetto specifico di tutte o alcune delle sue singole disposizioni è quello di regolamentare tali servizi in modo esplicito e mirato;
(ii) una norma non è considerata specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione se incide su tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
(f) "regola tecnica": specificazioni tecniche e altri requisiti o regole relative ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
...'
16 L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede:
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, ad eccezione di quelli che si limitano a recepire il testo integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso sono sufficienti informazioni sulla norma in questione; essi comunicano inoltre alla Commissione i motivi che rendono necessaria l'adozione di tale regola tecnica, qualora tali motivi non siano già stati specificati nel progetto.
17 Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, di tale direttiva:
I riferimenti alla direttiva abrogata [98/34] si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV".
Diritto rumeno
Legge n. 38/2003
18 L'articolo 11 della Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (legge nr. 38/2003 sul trasporto mediante taxi e veicoli a noleggio), del 20 gennaio 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 45, del 28 gennaio 2003), nella versione applicabile ai fatti della causa principale, prevede:
'...
(j) per dispacciamento di taxi ("dispacciamento") si intende un'attività connessa al trasporto in taxi che consiste nel ricevere le prenotazioni dei clienti per telefono o con altri mezzi e nell'inoltrarle a un tassista tramite una radio ricetrasmittente".
19 L'articolo 15 di tale legge prevede:
1. Il dispacciamento dei taxi può essere effettuato solo all'interno dell'area coperta dall'autorizzazione da una persona giuridica ("centro di prenotazione") in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in conformità con la presente legge.
(2) L'autorizzazione al dispacciamento di taxi può essere ottenuta presentando i seguenti documenti:
(a) una copia del certificato di registrazione rilasciato dal registro delle imprese;
(b) una dichiarazione giurata dell'operatore del trasporto di taxi o di veicoli a noleggio che il centro di prenotazione è dotato dei mezzi tecnici necessari, di una radio ricetrasmittente, di una frequenza radio sicura, di personale autorizzato e degli spazi necessari;
(c) una copia del certificato di operatore di radiotelefonia per i dipendenti del centro di prenotazione taxi rilasciato dall'autorità competente per le comunicazioni;
(d) una copia della licenza d'uso delle radiofrequenze rilasciata dall'autorità competente.
...
(5) I vettori autorizzati che forniscono servizi di taxi utilizzano un centro di prenotazione ai sensi della presente legge sulla base di un accordo di dispacciamento stipulato con tale centro a condizioni non discriminatorie.
(6) Il servizio di dispacciamento è obbligatorio per tutti i taxi dei vettori autorizzati che operano in un'area diversa dalle aree in cui sono state rilasciate meno di 100 licenze taxi, dove tale servizio è facoltativo.
...
(8) I contratti di dispacciamento taxi stipulati con vettori autorizzati devono contenere termini che stabiliscono gli obblighi delle parti di rispettare le norme sulla qualità e la legalità del servizio fornito e le tariffe concordate.
(9) I taxi serviti da un centro di prenotazione possono fornire servizi di trasporto sulla base di una tariffa forfettaria o di una scala tariffaria a seconda della categoria del veicolo, conformemente all'accordo di dispacciamento.
(10) Il centro di prenotazione fornisce ai vettori autorizzati che serve una radio ricetrasmittente da installare sui taxi sulla base di un contratto di locazione stipulato a condizioni non discriminatorie.
Decisione n. 178/2008
20 Nella municipalità di Bucarest, il servizio taxi è regolato dalla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (decisione n. 178/2008 del Consiglio generale del Comune di Bucarest che approva il regolamento quadro, documenti contrattuali e la convenzione di concessione per la gestione delegata dell'organizzazione e della fornitura di servizi pubblici locali di taxi) del 21 aprile 2008, modificata dalla decisione n. 626/2017 del Consiglio generale del Comune di Bucarest del 19 dicembre 2017 ("decisione n. 178/2008").
21 L'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato 1 della decisione n. 178/2008 prevede:
I termini e i concetti utilizzati e definiti nella legge n. 38/2003 hanno lo stesso significato nel presente documento e, ai fini del presente regolamento quadro, si applicano le seguenti definizioni:
...
(i1) dispacciamento con qualsiasi altro mezzo: attività svolta da un centro di prenotazione autorizzato dall'autorità competente per ricevere le prenotazioni dei clienti tramite un'applicazione informatica o le prenotazioni effettuate sul sito web di un centro di prenotazione autorizzato e per inoltrarle ai tassisti tramite una radio ricetrasmittente.
(i2) Applicazione informatica: software installato e funzionante su un dispositivo mobile o fisso, appartenente esclusivamente al centro prenotazioni autorizzato e recante il suo nome.
...'
22 L'articolo 21 di tale allegato è formulato come segue:
1. Nella municipalità di Bucarest, i servizi di spedizione sono obbligatori per tutti i taxi dei vettori autorizzati e possono essere forniti solo da centri di prenotazione autorizzati dall'autorità competente per le autorizzazioni della municipalità di Bucarest, a condizioni che garantiscano ai clienti la possibilità di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi, anche attraverso applicazioni collegate a Internet che devono riportare il nome del centro di prenotazione che figura nell'autorizzazione di spedizione rilasciata dall'autorità competente per le autorizzazioni della municipalità di Bucarest.
...
(31) I servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi di vettori autorizzati che operano nel comune di Bucarest e possono essere forniti solo da centri di prenotazione autorizzati dall'autorità competente per le autorizzazioni del comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano che i clienti siano in grado di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi (applicazioni informatiche, prenotazioni effettuate sul sito web di un centro di prenotazione) e di inoltrarli ai tassisti tramite una radio bidirezionale.
23 L'articolo 41, paragrafo 21, di tale allegato prevede:
Nell'esercizio dell'attività di fornitura di servizi di taxi, i tassisti sono tenuti, tra l'altro, ad astenersi dall'utilizzare telefoni o altri dispositivi mobili durante la prestazione del servizio di trasporto".
24 Il punto 61 dell'articolo 59 dello stesso allegato prevede:
L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 31, che si applicano a tutte le attività comparabili, indipendentemente dalle modalità e dalle circostanze in cui vengono svolte, che comportano il contatto di un conducente non autorizzato o di un vettore di taxi autorizzato per il trasporto di una persona o di un gruppo di persone nel comune di Bucarest, è punita con un'ammenda compresa tra 4 500 e 5 000 [lei rumeni (RON) (circa 925 e 1 025 euro)]".
La causa principale e le questioni pregiudiziali
25 Star Taxi App è una società di diritto rumeno, con sede a Bucarest, che gestisce l'omonima applicazione per smartphone che mette in contatto gli utenti del servizio taxi direttamente con i tassisti.
26 Il giudice del rinvio descrive il funzionamento dell'applicazione, che può essere scaricata gratuitamente, come segue.
27 Una persona che desidera effettuare un viaggio urbano effettua una ricerca tramite l'applicazione e riceve un elenco di tassisti disponibili con cinque o sei tipi di auto a tariffe diverse. Il passeggero può scegliere un tassista dall'elenco sulla base dei commenti e delle valutazioni fornite dai passeggeri precedenti e ha anche la possibilità di non procedere con la prenotazione. Star Taxi App, tuttavia, non inoltra le prenotazioni ai tassisti, né stabilisce la tariffa, che viene pagata direttamente al conducente al termine del viaggio.
28 Star Taxi App fornisce questo servizio stipulando contratti diretti per la fornitura di servizi con tassisti autorizzati a fornire trasporto in taxi su base professionale. Non seleziona i conducenti. Lo scopo dei contratti è quello di fornire ai conducenti un'applicazione informatica, denominata "STAR TAXI - driver", uno smartphone su cui è stata installata l'applicazione e una carta SIM con una quantità limitata di dati, in cambio di un canone di abbonamento mensile. Inoltre, Star Taxi App non esercita alcun controllo sulla qualità dei veicoli o dei loro conducenti, né sulla loro condotta.
29 Il 19 dicembre 2017, il Consiglio generale del Comune di Bucarest ha adottato la decisione n. 626/2017 sulla base della legge n. 38/2003.
30 A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che tale decisione ha inserito le lettere i1) e i2) nell'articolo 3 dell'allegato 1 della decisione n. 178/2008, estendendo la definizione dell'attività di "dispacciamento" soggetta all'autorizzazione preventiva prevista dalla legge n. 38/2003 ad attività dello stesso tipo svolte mediante un'applicazione informatica. Con una modifica all'articolo 21 di tale allegato, la decisione n. 626/2017 ha inoltre reso obbligatori i servizi di dispacciamento per tutti i taxi dei vettori autorizzati. Di conseguenza, tali servizi possono essere forniti solo da centri di prenotazione taxi autorizzati dall'autorità competente, a condizioni che garantiscano ai clienti la possibilità di richiedere tali servizi per telefono o con altri mezzi, comprese le applicazioni collegate a Internet. Queste ultime devono riportare il nome del centro di prenotazione che compare nell'autorizzazione al dispacciamento rilasciata dall'autorità competente. Infine, la stessa decisione ha inserito l'articolo 59, punto 61, nella decisione n. 178/2008, stabilendo che l'inosservanza di tali obblighi è d'ora in poi punibile con un'ammenda compresa tra 4 500 e 5 000 RON (circa 925 e 1 025 euro).
31 Star Taxi App è stata multata per 4 500 RON (circa 925 euro) per violazione di tali norme.
32 Ritenendo, tuttavia, che la sua attività costituisse un servizio della società dell'informazione che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/31, non può essere assoggettato a un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente, la Star Taxi App ha presentato un reclamo amministrativo preventivo volto alla revoca della decisione n. 626/2017. Tale reclamo è stato respinto in quanto i regolamenti in questione erano stati resi necessari dal numero considerevole di prenotazioni effettuate con persone giuridiche non autorizzate e che i regolamenti non violavano la libertà di prestazione di servizi per via elettronica in quanto stabilivano un quadro per un servizio di intermediazione relativo al trasporto di passeggeri in taxi.
33 La Star Taxi App ha quindi presentato un ricorso di annullamento della decisione n. 626/2017 dinanzi al Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest, Romania).
34 Il giudice del rinvio osserva che il servizio oggetto del procedimento di cui si occupa è diverso da quello oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), in cui, si osserva, la Corte ha ritenuto che un servizio di intermediazione, il cui scopo era quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro compenso, conducenti non professionisti che utilizzavano il proprio veicolo con persone che desideravano effettuare spostamenti urbani, dovesse essere qualificato come "servizio nel settore dei trasporti" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, e che pertanto non rientrasse nell'ambito di applicazione della libera prestazione di servizi in generale e, più specificamente, in quello della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31. A differenza del prestatore di servizi in questione in quel caso, la Star Taxi App non seleziona conducenti non professionisti utilizzando il proprio veicolo, ma stipula contratti di prestazione di servizi con conducenti autorizzati a fornire il trasporto in taxi su base professionale, non determinando la tariffa per il viaggio né riscuotendola dal passeggero, che la paga direttamente al conducente, né esercitando un controllo sulla qualità dei veicoli o dei loro conducenti o sul comportamento di questi ultimi.
35 Tuttavia, il giudice del rinvio non è certo se il servizio fornito dalla Star Taxi App debba essere qualificato come "servizio della società dell'informazione" e, in caso affermativo, se una normativa che subordini la prestazione di tale servizio a un'autorizzazione preventiva sia compatibile con la direttiva 2000/31 e debba essere comunicata alla Commissione prima della sua adozione, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2015/1535.
36 In tali circostanze, il Tribunalul București (Tribunale regionale di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1) [Se le disposizioni dell'articolo 1, primo comma, punto 2, della direttiva 98/34 e dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31], secondo cui un servizio della società dell'informazione è un "servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi", debbano essere interpretate nel senso che un'attività come quella svolta dalla Star Taxi App SRL (vale a dire un servizio che consiste nel mettere in contatto diretto i passeggeri dei taxi, tramite un'applicazione elettronica, con i tassisti) debba essere considerata specificamente come un servizio della società dell'informazione e dell'economia collaborativa (tenendo conto del fatto che la Star Taxi App SRL non soddisfa i criteri di impresa di trasporto considerati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, tramite un'applicazione elettronica, con i tassisti) deve essere considerata specificamente come un servizio della società dell'informazione e dell'economia collaborativa (tenendo presente che la Star Taxi App SRL non soddisfa i criteri per essere un'impresa di trasporto considerati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 39 della sua sentenza [del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981)], con riferimento a Uber).
(2) Se, nel caso in cui [l'applicazione gestita dalla] Star Taxi App SRL debba essere considerata un servizio della società dell'informazione, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva [2000/31], degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva [2006/123] e dell'articolo 56 TFUE comportino l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi all'attività svolta dalla Star Taxi App SRL. In caso di risposta affermativa a tale questione, se tali disposizioni ostino a norme come quelle di cui [all'articolo 3, all'articolo 21, paragrafi 1 e 31, all'articolo 41, paragrafo 21, e all'articolo 59, punto 61, dell'allegato I della decisione n. 178/2008].
(3) Nel caso in cui la direttiva [2000/31] si applichi al servizio fornito dalla Star Taxi App SRL, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione, che subordinano la prestazione di tali servizi al possesso di un'autorizzazione o di una licenza, siano misure [che possono derogare all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della stessa].
(4) Se le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva [2015/1535] ostino all'adozione, senza previa notifica alla ... Commissione, di regolamenti come [quelli di cui all'articolo 3, all'articolo 21, paragrafi 1 e 31, all'articolo 41, paragrafo 21, e all'articolo 59, punto 61, dell'allegato I della decisione n. 178/2008]".
Procedura davanti alla Corte
37 Avendo deciso di pronunciarsi senza udienza a causa dei rischi per la salute connessi alla pandemia di coronavirus, la Corte ha inviato alle parti interessate di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea una serie di quesiti da risolvere per iscritto. Le risposte sono state ricevute da Star Taxi App e dalla Commissione.
Le domande
La prima domanda
38 In via preliminare, occorre rilevare, in primo luogo, che il giudice del rinvio fa riferimento, nella prima questione, all'articolo 1, primo comma, punto 2, della direttiva 98/34. Tuttavia, tale direttiva è stata abrogata e sostituita, prima dell'adozione della decisione n. 626/2017, dalla direttiva 2015/1535. L'articolo 10, secondo comma, di quest'ultima direttiva stabilisce che i riferimenti alla direttiva 98/34 devono essere intesi come riferimenti alla direttiva 2015/1535. Di conseguenza, ai fini della presente questione occorre fare riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di quest'ultima direttiva.
39 In secondo luogo, il giudice del rinvio si limita, nella sua questione, ad affermare che l'attività di cui trattasi nel procedimento principale è un servizio che consiste nel mettere direttamente in contatto, tramite un'applicazione elettronica, i passeggeri di taxi con i tassisti, ma che, tuttavia, non soddisfa i criteri individuati dalla Corte al punto 39 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981).
40 Tuttavia, come indicato ai punti da 26 a 28 e 34 della presente sentenza, il giudice fornisce maggiori dettagli sull'organizzazione dell'attività in questione nell'ordinanza di rinvio. In effetti, nella causa principale si tratta di un servizio di intermediazione, fornito mediante un'applicazione per smartphone, che mette in contatto le persone che desiderano prendere taxi con i tassisti autorizzati. Si precisa inoltre che i conducenti devono pagare un abbonamento mensile per l'utilizzo dell'applicazione, ma che il prestatore del servizio non inoltra direttamente le prenotazioni a questi ultimi, né determina la tariffa del viaggio, né agisce come intermediario per il pagamento. Queste informazioni devono quindi essere prese pienamente in considerazione nella risposta alla prima domanda.
41 Pertanto, la prima questione va intesa nel senso che si chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, debba essere interpretato nel senso che un servizio di intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, ai fini dei quali il prestatore del servizio ha stipulato con questi ultimi contratti di prestazione di servizi, in cambio del pagamento di un canone di abbonamento mensile, ma non inoltra loro le prenotazioni, non determina la tariffa del viaggio né la riscuote dai passeggeri, che la pagano direttamente al tassista, e non esercita alcun controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi, costituisce un "servizio della società dell'informazione" ai sensi di tali disposizioni.
42 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, un "servizio della società dell'informazione" è "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi".
43 Occorre precisare - e ciò non è contestato da nessuna delle parti né dalle altre parti interessate coinvolte nel presente procedimento - che l'attività di intermediazione oggetto del procedimento principale rientra nella nozione di "servizio" ai sensi degli articoli 56 e 57 TFUE.
44 Inoltre, è chiaro, in primo luogo, che un tale servizio di intermediazione soddisfa la prima condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, ossia che sia prestato a titolo oneroso (cfr., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 46).
45 A tale riguardo, non ha alcuna importanza che un tale servizio sia fornito gratuitamente alla persona che desidera effettuare o che effettua un viaggio urbano, se esso dà luogo alla conclusione di un contratto di prestazione di servizi tra il prestatore di servizi e il singolo tassista autorizzato, in base al quale il tassista paga un canone mensile. Secondo una giurisprudenza consolidata, la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore di servizi nell'ambito della sua attività economica non richiede che il servizio sia pagato da tutti coloro per i quali è prestato (cfr., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, punto 41, e del 4 maggio 2017, Vanderborght, C-339/15, EU:C:2017:335, punto 36).
46 Inoltre, qualora la persona che intende effettuare un tragitto urbano e un tassista autorizzato siano messi in contatto mediante una piattaforma elettronica, senza che il prestatore di servizi di intermediazione, da un lato, o il passeggero o il conducente intenzionato, dall'altro, siano presenti allo stesso tempo, tale servizio deve essere considerato come prestato per via elettronica e a distanza (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 47), ai fini della seconda e terza condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.
47 Infine, un servizio come quello di cui trattasi nella causa principale è fornito su richiesta individuale dei destinatari del servizio, ai fini della quarta condizione prevista da tale disposizione, in quanto comporta, contemporaneamente, una richiesta effettuata mediante l'applicazione software Star Taxi, da parte della persona che intende effettuare un viaggio urbano, e un collegamento a tale applicazione da parte del tassista autorizzato, che indica la propria disponibilità.
48 Tale servizio soddisfa quindi le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 e di conseguenza, in linea di principio, costituisce un "servizio della società dell'informazione" ai sensi della direttiva 2000/31.
49 Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene un servizio di intermediazione che soddisfi tutte le suddette condizioni costituisca, in linea di principio, un servizio distinto dal servizio successivo cui si riferisce, nella fattispecie un servizio di trasporto, e debba pertanto essere qualificato come "servizio della società dell'informazione", ciò non può avvenire qualora risulti che tale servizio di intermediazione costituisca parte integrante di un servizio globale la cui componente principale è un servizio rientrante in un'altra qualificazione giuridica (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 50 e giurisprudenza citata).
50 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, qualora il prestatore di un servizio di intermediazione offra servizi di trasporto urbano che rende accessibili, in particolare, mediante strumenti software, e di cui organizza il funzionamento generale a beneficio delle persone che desiderano accettare tale offerta, il servizio di intermediazione fornito deve essere considerato come parte integrante di un servizio globale la cui componente principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza deve essere qualificato non come "servizio della società dell'informazione", ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, bensì come "servizio nel settore dei trasporti", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, cui sono inapplicabili la direttiva 2000/31, la direttiva 2006/123 e l'articolo 56 TFUE (sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, punti da 38 a 44).
51 Tuttavia, tenuto conto delle sue caratteristiche, un servizio di intermediazione come quello oggetto della causa principale non può essere qualificato come "servizio nel settore dei trasporti", contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Bucarest.
52 In primo luogo, dall'ordinanza di rinvio risulta che, a differenza del servizio di intermediazione di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981), che offriva e rendeva accessibili servizi di trasporto urbano gestiti da conducenti non professionisti precedentemente assenti dal mercato, il servizio di cui trattasi nel procedimento principale si limita, come osservato dall'avvocato generale al punto 49 delle sue conclusioni, a mettere in contatto le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani esclusivamente con tassisti autorizzati che già esercitano tale attività e per i quali il servizio di intermediazione costituisce soltanto una delle varie modalità di acquisizione di clienti, e non una di quelle, peraltro, che essi sono in alcun modo obbligati a utilizzare.
53 In secondo luogo, un tale servizio di intermediazione non può essere considerato come un'organizzazione del funzionamento generale del servizio di trasporto urbano successivamente fornito, poiché il fornitore del servizio non seleziona i tassisti, né determina o riceve la tariffa per il viaggio, né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti o sul comportamento di questi ultimi.
54 Ne consegue che un servizio di intermediazione come quello fornito dalla Star Taxi App non può essere considerato come parte integrante di un servizio globale la cui componente principale è un servizio di trasporto e deve, di conseguenza, essere classificato come un "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31.
55 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, deve essere interpretato nel senso che un servizio di intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, ai fini dei quali il prestatore del servizio ha stipulato con questi ultimi contratti di prestazione di servizi, in cambio del pagamento di un canone di abbonamento mensile, ma non inoltra loro le prenotazioni, non determina la tariffa del viaggio né la riscuote dai passeggeri, che la pagano direttamente al tassista, e non esercita alcun controllo sulla qualità dei veicoli o dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi, costituisce un "servizio della società dell'informazione" ai sensi di tali disposizioni.
La quarta domanda
56 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 osti all'adozione, senza previa notifica alla Commissione, di regolamenti come quelli oggetto del procedimento principale, nella fattispecie quelli di cui agli articoli 3, 21, paragrafi 1 e 31, 41, paragrafo 21, e 59, punto 61, dell'allegato I della decisione n. 178/2008.
57 Occorre rilevare che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 prevede che, in linea di principio, gli Stati membri debbano comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di "regola tecnica", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che, secondo una giurisprudenza costante, l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di comunicare preventivamente tale progetto di regola tecnica rende quest'ultima inopponibile ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, punti 49 e 50), sia in un procedimento penale (v., tra l'altro, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 84), sia in un procedimento tra privati (v., tra l'altro, sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C-613/14, EU:C:2016:821, punto 64 e la giurisprudenza citata).
58 Pertanto, l'obbligo di comunicare preventivamente il progetto si applica solo quando si tratta di una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.
59 Pertanto, con la sua quarta questione si deve ritenere che il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che una normativa degli enti locali che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, e che è classificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi, costituisca una "regola tecnica", ai sensi di tale disposizione, e, in caso affermativo, se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione preventiva del progetto di tale normativa alla Commissione renda la regolamentazione inapplicabile.
60 Per quanto riguarda la classificazione di tali norme, dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma, della direttiva 2015/1535 risulta che per "regola tecnica" si intendono "le specificazioni tecniche e gli altri requisiti o le regole relative ai servizi, comprese le disposizioni amministrative pertinenti, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, prestazione di servizi, dello stabilimento di un operatore di servizi o dell'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come prestatore di servizi".
61 Ne consegue che, affinché una normativa nazionale che incide su un servizio della società dell'informazione possa essere classificata come "regola tecnica", essa non solo deve essere classificata come "regola relativa ai servizi" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, ma deve anche essere obbligatoria, de jure o de facto, nel caso, tra l'altro, della fornitura del servizio in questione o del suo utilizzo in uno Stato membro o in una parte importante di esso.
62 L'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma, di tale direttiva definisce una "regola relativa ai servizi" come "un requisito di carattere generale relativo all'accesso alle attività [relative ai servizi della società dell'informazione] e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, escluse le regole che non sono specificamente destinate ai [servizi della società dell'informazione]".
63 Il secondo comma di tale disposizione stabilisce che, ai fini di tale definizione, "una norma si considera specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione quando, tenuto conto della sua motivazione e del suo dispositivo, lo scopo e l'oggetto specifico di tutte o di alcune delle sue singole disposizioni è quello di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi". Aggiunge inoltre che "una norma non è considerata specificamente rivolta ai servizi della società dell'informazione se incide su tali servizi solo in modo implicito o incidentale".
64 Nel caso di specie, risulta dall'ordinanza di rinvio che la normativa rumena oggetto del procedimento principale, sia essa la legge n. 38/2003 o la decisione n. 178/2008, non contiene alcun riferimento ai servizi della società dell'informazione. Inoltre, l'articolo 3, l'articolo 21, paragrafi 1 e 31, e l'articolo 41, paragrafo 21, dell'allegato I della decisione n. 178/2008 si riferiscono indistintamente a tutti i tipi di servizi di dispacciamento, siano essi forniti per telefono o con qualsiasi altro mezzo, come un'applicazione software.
65 Inoltre, come ha sottolineato l'Avvocato generale al punto 108 delle sue conclusioni, la legge n. 38/2003 impone ai fornitori di servizi di dispacciamento che operano tramite un'applicazione per smartphone, come a tutti gli altri fornitori di servizi di dispacciamento, di possedere apparecchiature, in questo caso radio ricetrasmittenti, che, data la tecnologia utilizzata per fornire il servizio, non hanno alcuna utilità.
66 Di conseguenza, non essendo specificamente rivolte ai servizi della società dell'informazione, norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale incidono su tali servizi solo in modo implicito o incidentale. Una norma del genere non può quindi essere considerata una "regola relativa ai servizi" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, né, di conseguenza, una "regola tecnica" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.
67 Ne consegue che l'obbligo di comunicare preventivamente alla Commissione i progetti di "regole tecniche", previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, non si applica a tali regolamenti e che, di conseguenza, la mancata comunicazione di un progetto di tale natura non può avere, in virtù di tale disposizione, alcuna conseguenza per quanto riguarda l'esecutività dei regolamenti previsti in un caso come quello oggetto del procedimento principale.
68 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa degli enti locali che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di un compenso, le persone che intendono effettuare spostamenti urbani, con tassisti autorizzati, e che è qualificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri fornitori di servizi di prenotazione di taxi, non costituisce una "regola tecnica" ai sensi della disposizione precedente.
La seconda e la terza domanda
69 Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 4 della direttiva 2000/31, gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123 e l'articolo 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che rende possibile la fornitura di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro compenso, le persone che intendono effettuare spostamenti urbani, con tassisti autorizzati, e che è qualificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, richiamato dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, sia subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi, essendo tale autorizzazione subordinata, tra l'altro, al fatto che le prenotazioni siano comunicate ai conducenti mediante radio bidirezionale.
70 In via preliminare, occorre osservare che la controversia nel procedimento principale oppone la Star Taxi App, società di diritto rumeno con sede in Romania, a due autorità pubbliche rumene, vale a dire il Comune di Bucarest e il Consiglio generale del Comune di Bucarest, e che, di conseguenza, la controversia è circoscritta in tutto e per tutto all'interno della Romania.
71 Secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni del Trattato FUE sulla libera prestazione di servizi non si applicano a una situazione che è confinata in tutto e per tutto all'interno di un unico Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15. EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza citata).
72 Dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 si evince inoltre che tale disposizione si applica solo ai servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro, mentre l'articolo 3, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di deroga a tale disposizione, nel rispetto delle condizioni in esso stabilite.
73 Lo stesso vale per l'articolo 16 della direttiva 2006/123, che figura nel capo IV di tale direttiva, relativo alla libera circolazione dei servizi, e che si applica solo ai servizi forniti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore di servizi, a differenza delle disposizioni del capo III di tale direttiva, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, vale a dire gli articoli da 9 a 15 della direttiva, che si applicano anche a una situazione in cui tutti gli elementi pertinenti sono circoscritti a un unico Stato membro (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments e HX, C-724/18 e C-727/18, EU:C:2020:743, punto 56 e giurisprudenza citata).
74 Di conseguenza, l'articolo 56 TFUE, l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 e l'articolo 16 della direttiva 2006/123 non sono applicabili a una controversia come quella oggetto del procedimento principale.
75 Per quanto riguarda le altre disposizioni menzionate dal giudice del rinvio, vale a dire l'articolo 4 della direttiva 2000/31, il cui tenore letterale e il cui contesto non indicano che esso si applicherebbe soltanto ai prestatori di servizi di informazione stabiliti in un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser, C-360/15 e C-31/16, EU:C:2018:44, punti 99 e 100), e gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123, che, come è stato osservato al punto 73 supra, si applicano anche a situazioni puramente interne, si deve constatare che, in modo diverso, essi stabiliscono un principio di divieto dei regimi di autorizzazione. In tali circostanze, occorre determinare quale di tali disposizioni possa essere applicabile a regolamenti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.
76 Come risulta dai punti 43 e 48 supra, il servizio di intermediazione di cui trattasi nel procedimento principale non solo è un "servizio" ai sensi dell'articolo 57 TFUE, e quindi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, ma è anche un "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.
77 Le normative di uno Stato membro che disciplinano tale servizio possono quindi rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31, nonché in quello della direttiva 2006/123, nella misura in cui dai precedenti punti 49 e 54 risulti che tale servizio non è un "servizio nel settore dei trasporti", espressamente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123 dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), letto alla luce del considerando 21 della stessa.
78 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest'ultima non si applica se le sue disposizioni sono in conflitto con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 41).
79 È quindi importante stabilire se una normativa che subordina la prestazione di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, e che è qualificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri fornitori di servizi di prenotazione di taxi, essendo tale autorizzazione subordinata, tra l'altro, alla comunicazione delle prenotazioni ai conducenti tramite una radio bidirezionale, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2000/31 e, in caso affermativo, se quest'ultima disposizione sia in contrasto con gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123.
80 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 4 della direttiva 2000/31, dalla lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo emerge che, se è vero che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione a un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente, il divieto contenuto in tale disposizione riguarda tuttavia solo le normative degli Stati membri che sono specificamente ed esclusivamente rivolte ai "servizi della società dell'informazione".
81 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, se è indubbio che la decisione n. 626/2017 si riferisce principalmente, se non esclusivamente, ai servizi di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con i tassisti autorizzati, essa non fa di più, nell'ampliare la portata del termine "dispacciamento", come definito all'articolo 3 dell'allegato 1 della decisione n. 178/2008, in modo da includere questo tipo di servizio, che estendere a tale servizio della società dell'informazione un requisito preesistente di autorizzazione preventiva applicabile alle attività dei centri di prenotazione taxi, attività che non rientrano nella classificazione di "servizi della società dell'informazione".
82 Pertanto, come affermato dall'Avvocato generale al punto 69 delle sue conclusioni, tali regolamenti, che, osserva il giudice del rinvio, hanno l'effetto di imporre alla Star Taxi App di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esercizio della sua attività da parte dell'autorità competente, non equivalgono alla creazione di un nuovo regime di autorizzazione preventiva specificamente ed esclusivamente rivolto a un servizio della società dell'informazione.
83 Ne consegue che il divieto di qualsiasi autorizzazione preventiva o altro requisito di effetto equivalente, sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, non si applica a regolamenti come quelli oggetto del procedimento principale.
84 Di conseguenza, non vi è alcuna possibilità di conflitto tra tale disposizione e gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123, che sono pertanto applicabili a tali regolamenti.
85 Occorre pertanto stabilire se tali articoli debbano essere interpretati nel senso di precludere tali regolamenti.
86 A tale riguardo, dalla sezione 1 del capo III della direttiva 2006/123 risulta che la conformità di un regime nazionale di autorizzazione ai requisiti stabiliti da tale direttiva presuppone, in particolare, che tale regime, che per sua natura limita la libertà di prestazione del servizio di cui trattasi, soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, vale a dire che esso sia non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, e proporzionato, ma anche che i criteri per la concessione delle autorizzazioni previste da tale regime siano in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, vale a dire che siano non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse pubblico, proporzionati a tale obiettivo di interesse pubblico, chiari e inequivocabili, obiettivi, resi pubblici in anticipo, nonché trasparenti e accessibili (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments e HX, C-724/18 e C-727/18, EU:C:2020:743, paragrafo 57).
87 Ne consegue che la valutazione della conformità della normativa di uno Stato membro che istituisce un siffatto regime di autorizzazione con i due articoli menzionati al punto precedente, che stabiliscono obblighi chiari, precisi e incondizionati che conferiscono loro un'efficacia diretta, presuppone che si debbano effettuare valutazioni distinte e consecutive, in primo luogo, della fondatezza del principio stesso dell'istituzione di tale regime e, in seguito, dei criteri di concessione delle autorizzazioni previste da tale regime (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments e HX, C-724/18 e C-727/18, EU:C:2020:743, paragrafo 58).
88 A questo proposito, si deve osservare che l'ordinanza di rinvio fornisce poche informazioni che potrebbero consentire alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.
89 Spetterà quindi a tale giudice valutare, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, se il regime di autorizzazione preventiva istituito dai regolamenti di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi effettivamente i due gruppi di requisiti di cui ai precedenti punti 86 e 87 (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments e HX, C-724/18 e C-727/18, EU:C:2020:743, punto 78).
90 Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione della fondatezza dei criteri che regolano l'esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti, occorre osservare, come ha osservato l'Avvocato generale ai punti 99 e 100 delle sue conclusioni, che subordinare il rilascio di un'autorizzazione a fornire un servizio al rispetto di requisiti tecnici inadeguati al servizio in questione, e che pertanto comportano oneri e costi ingiustificati per i prestatori del servizio, non può essere conforme all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.
91 In particolare, può essere il caso, che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, di un obbligo imposto ai prestatori di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con i tassisti autorizzati, per comunicare le prenotazioni ai conducenti mediante una radio bidirezionale.
92 Tale obbligo, che impone sia al prestatore del servizio di intermediazione che ai tassisti di possedere tali apparecchiature radio, e che richiede inoltre al prestatore del servizio di intermediazione di disporre di personale specifico per comunicare le prenotazioni ai tassisti, non solo non ha alcuna utilità, ma non ha nemmeno alcuna relazione con le caratteristiche di un servizio che si basa interamente sulle capacità tecniche degli smartphone che consentono, senza l'intervento diretto dell'uomo, di determinare la posizione dei tassisti e dei loro potenziali clienti e di metterli in contatto tra loro automaticamente.
93 Alla luce di quanto precede, la seconda e la terza questione devono essere risolte come segue:
- L'articolo 56 TFUE, l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 e l'articolo 16 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una controversia in cui tutti gli elementi rilevanti sono circoscritti a un unico Stato membro.
- L'articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che non si applica a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, e che è classificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri fornitori di servizi di prenotazione di taxi.
- Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di un servizio di intermediazione, avente lo scopo di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva per l'esercizio dell'attività, qualora le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono, tra l'altro, requisiti tecnici inadeguati al servizio in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Costi
94 Poiché il presente procedimento costituisce, per le parti della causa principale, una fase del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, la decisione sulle spese spetta a quest'ultimo. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte, diverse da quelle sostenute dalle parti, non sono recuperabili.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) si pronuncia:
- Articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che un servizio di intermediazione che consiste nel mettere in contatto persone che intendono effettuare spostamenti urbani, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, con tassisti autorizzati, ai fini dei quali il prestatore del servizio ha stipulato con questi ultimi contratti di prestazione di servizi, a fronte del pagamento di un canone di abbonamento mensile, ma non inoltra loro le prenotazioni, non determina la tariffa del viaggio né la riscuote dai passeggeri, che la pagano direttamente al tassista, e non esercita alcun controllo sulla qualità dei veicoli o dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi, costituisce un "servizio della società dell'informazione" ai sensi di tali disposizioni.
- L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa degli enti locali che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, e che è classificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri fornitori di servizi di prenotazione di taxi, non costituisce una "regola tecnica" ai sensi della precedente disposizione.
- L'articolo 56 TFUE, l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 e l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una controversia in cui tutti gli elementi rilevanti sono circoscritti a un solo Stato membro.
L'articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che non si applica a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di un servizio di intermediazione, il cui scopo è quello di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, le persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, e che è classificato come "servizio della società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva, già applicabile ad altri fornitori di servizi di prenotazione di taxi.
Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la prestazione di un servizio di intermediazione, avente lo scopo di mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e in cambio di una remunerazione, persone che desiderano effettuare spostamenti urbani con tassisti autorizzati, subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva per l'esercizio dell'attività, qualora le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono, tra l'altro, requisiti tecnici inadeguati al servizio in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.