La classificazione delle piattaforme digitali è diventata una questione giuridica fondamentale negli anni Venti, in particolare nei settori in cui i quadri normativi tradizionali si intersecano con l'innovazione tecnologica. Una delle questioni più dibattute è se piattaforme come Airbnb debbano essere considerate semplicemente come "servizi della società dell'informazione" ai sensi della Direttiva 2015/1535 o se debbano essere soggette alle normative nazionali che regolano i servizi immobiliari e di ospitalità, per cui sono fornitori finali di servizi. Questa distinzione influenza gli obblighi imposti a tali piattaforme e la misura in cui le autorità nazionali possono regolare le loro operazioni.
Quadro normativo dell'UE
La Direttiva 2015/1535 definisce un "servizio della società dell'informazione" come un servizio che è:
- Previsto un compenso,
- A distanza,
- Per via elettronica,
- Su richiesta individuale di un destinatario.
In generale, gli Stati membri dell'UE non possono imporre restrizioni arbitrarie su tali servizi, compresa la richiesta di un'autorizzazione preventiva o di una licenza per i fornitori, tranne in casi eccezionali, dopo una procedura speciale che prevede la notifica alla Commissione europea.
Al contrario, i servizi che non rientrano in questa classificazione, come l'affitto di immobili o i servizi di ospitalità, possono essere soggetti a normative nazionali, tra cui la concessione di licenze, la tassazione e la conformità alle leggi locali che regolano l'uso della proprietà. Questi requisiti variano da Paese a Paese all'interno dell'UE.
Il caso Airbnb: esame giuridico (C-390/18)
Nel dicembre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affrontato la questione in Airbnb Ireland UC contro AHTOP (Causa C-390/18). Il caso è nato da una contestazione da parte di un'associazione turistica francese, AHTOP, che sosteneva che Airbnb dovesse essere soggetto alle normative nazionali applicabili agli agenti immobiliari.
La CGUE si è pronunciata a favore di Airbnb, concludendo che il suo servizio principale è quello di fornire un "servizio della società dell'informazione" piuttosto che un servizio immobiliare. La Corte è giunta a questa conclusione sulla base di diversi fattori chiave:
- Airbnb funge da intermediario tra gli host e gli ospiti attraverso una piattaforma digitale.
- Non stabilisce i prezzi di noleggio né impone termini specifici per i contratti di noleggio. Non partecipa alla composizione del prodotto finale.
- Non possiede né gestisce le proprietà elencate sulla sua piattaforma.
- Non fornisce direttamente servizi di ospitalità, come la pulizia, la manutenzione o la reception.
- Non richiede agli host di ottenere autorizzazioni o qualifiche specifiche oltre al rispetto delle leggi locali.
Sulla base di questi fattori, la Corte ha stabilito che il servizio principale di Airbnb è l'intermediazione ed è distinto dall'effettiva fornitura di alloggi in affitto e deve essere classificato come servizio della società dell'informazione. Di conseguenza, Airbnb beneficia delle tutele offerte dalla Direttiva 2000/31 (Direttiva sul commercio elettronico), che limita la capacità degli Stati membri di imporre regolamenti restrittivi senza rispettare le procedure di notifica dell'UE.
Implicazioni per le piattaforme digitali
La sentenza della CGUE ha implicazioni significative per le piattaforme digitali che operano nei settori dell'alloggio e dei servizi. A differenza di Uber, che è stato classificato come servizio di trasporto e non è stato riconosciuto come ISS a causa del suo coinvolgimento nella formazione dei prezzi e dei prodotti e del suo controllo sugli autisti e sulle tariffe, Airbnb non esercita un controllo simile sui proprietari di immobili e sulle condizioni di affitto né controlla i prezzi. Pertanto, è stato riconosciuto come intermediario piuttosto che come fornitore di servizi immobiliari.
Tuttavia, questa sentenza non si applica universalmente a tutte le piattaforme. La classificazione dipende da criteri specifici, tra cui:
- Se la piattaforma esercita un controllo sui fornitori di servizi (ad esempio, fissando i prezzi, dettando le condizioni o gestendo le operazioni).
- Se la piattaforma fornisce direttamente servizi di base oltre al matchmaking (ad esempio, la proprietà di beni, l'offerta di trasporti o la manutenzione di proprietà in affitto).
- Se i fornitori di servizi (ad esempio, host o driver) possono operare in modo indipendente al di fuori della piattaforma.
- Se il fornitore di servizi sta cercando di aggirare la legislazione applicabile (in materia di licenze, registrazione, ecc.).
La Corte si è pronunciata diversamente in altri casi, come quello di Uber, in cui si è ritenuto che l'azienda svolgesse un ruolo essenziale nell'organizzazione e nella fornitura di servizi di trasporto. Analogamente, nel caso App Star Taxi La CGUE ha esaminato il ruolo di un'applicazione di ride-hailing e ha stabilito che si tratta di un servizio di informazione o di un fornitore di servizi di trasporto.
Pertanto, la classificazione giuridica delle piattaforme digitali dipende in larga misura dal loro modello operativo e dal livello di controllo sui fornitori di servizi. Il caso Airbnb dimostra che le piattaforme che funzionano principalmente come intermediari, senza fissare i prezzi o dettare le condizioni chiave del servizio, possono essere qualificate come servizi della società dell'informazione ai sensi del diritto dell'UE. Tuttavia, le piattaforme che esercitano un controllo significativo sulla fornitura dei servizi - come Uber - possono essere classificate come fornitori di servizi soggetti a normative nazionali più severe.