Nel panorama in evoluzione delle piattaforme digitali, è emersa una questione cruciale: Servizi come Uber devono essere classificati semplicemente come "servizi della società dell'informazione" ai sensi della Direttiva 2015/1535, oppure costituiscono servizi di trasporto soggetti a normative più severe? Questa distinzione ha implicazioni significative per il modo in cui tali piattaforme operano all'interno dell'Unione Europea.

La Direttiva 2015/1535 definisce un "servizio della società dell'informazione" come un servizio che è:
- Previsto un compenso,
- A distanza,
- Per via elettronica,
- Su richiesta individuale di un destinatario.
In generale, gli Stati membri dell'UE non possono imporre limitazioni a questi servizi, come la richiesta di un'autorizzazione preventiva o di una licenza, se non in circostanze eccezionali, seguendo una procedura specifica che prevede la notifica alla Commissione europea.
Al contrario, i servizi di trasporto sono esclusi dall'ambito di applicazione di queste direttive e sono soggetti a normative specifiche. I fornitori di tali servizi possono essere tenuti a ottenere licenze, autorizzazioni preventive e i conducenti potrebbero aver bisogno di permessi speciali. Inoltre, i servizi di taxi possono essere soggetti a requisiti quali l'identificazione visiva, la fissazione di tariffe, i tassametri e gli obblighi contrattuali. Questi regolamenti sono determinati dalle leggi nazionali, poiché non esiste una legislazione europea unificata che disciplini il trasporto di passeggeri.
L'ascesa di piattaforme digitali come Uber, che facilitano la prenotazione istantanea del trasporto passeggeri, ha portato a dibattiti legali sulla loro classificazione. Si tratta di semplici intermediari che forniscono servizi di informazione o di veri e propri fornitori di servizi di trasporto? Questa distinzione è fondamentale, in quanto quest'ultima li assoggetterebbe a una normativa completa sui trasporti, eliminando la difesa del fatto di essere esclusivamente fornitori di servizi di informazione.
Il caso Uber: Un esame legale
Nel dicembre 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha affrontato la questione nel caso *Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL* (causa C-434/15). Il caso era incentrato sulla questione se il servizio di Uber, che mette in contatto autisti non professionisti che utilizzano i propri veicoli con passeggeri tramite un'applicazione per smartphone, dovesse essere classificato come servizio della società dell'informazione o come servizio di trasporto.
La CGUE ha concluso che il servizio di Uber è più di un semplice servizio di intermediazione. La Corte ha osservato che Uber:
- Fornisce un'applicazione per smartphone indispensabile sia per i conducenti che per i passeggeri,
- Esercita un'influenza decisiva sulle condizioni in cui gli autisti prestano i loro servizi,
- Determina la tariffa massima,
- Esercita un controllo sulla qualità dei veicoli, dei conducenti e del loro comportamento,
Sulla base di questi fattori, la Corte ha stabilito che il servizio di intermediazione di Uber è parte integrante di un servizio complessivo la cui componente principale è un servizio di trasporto. Di conseguenza, Uber non si qualifica come servizio della società dell'informazione, ma piuttosto come servizio nel campo dei trasporti. Questa classificazione sottopone Uber alle normative nazionali che regolano i servizi di trasporto, compresi i potenziali requisiti di autorizzazione e licenza.
Tuttavia, è importante non generalizzare questa sentenza a tutte le piattaforme digitali. La classificazione di una piattaforma dipende da criteri specifici. La CGUE si è pronunciata diversamente in altri casi, come quelli riguardanti AirBnB e Star Taxi, in cui le piattaforme sono state riconosciute come intermediari piuttosto che come fornitori di servizi.
La CGUE ha stabilito che le piattaforme che non esercitano un controllo sui prezzi, sul comportamento dei conducenti e sulle condizioni del servizio - come AirBnB, che si limita a facilitare gli affitti a breve termine senza dettare le condizioni - possono qualificarsi come servizi della società dell'informazione. Analogamente, nel caso Star Taxi, la Corte ha riconosciuto il servizio come intermediario perché non imponeva condizioni operative ai conducenti.

Implicazioni per le piattaforme digitali
La sentenza della CGUE ha implicazioni significative per le piattaforme digitali che operano nel settore dei trasporti. Le piattaforme che, come Uber, esercitano un controllo sostanziale sul servizio di trasporto possono essere classificate come fornitori di servizi di trasporto e non come semplici intermediari. Questa classificazione le sottopone alle corrispondenti normative nazionali, che possono variare da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, come dimostrano casi come AirBnB e Star Taxi, le piattaforme che si limitano a facilitare i collegamenti tra i fornitori di servizi e i clienti senza controllare il servizio stesso possono ancora essere classificate come intermediari ai sensi della normativa UE.
In conclusione, la classificazione legale delle piattaforme digitali nel settore dei trasporti dipende dal grado di controllo che esse esercitano sul servizio. Le piattaforme che svolgono un ruolo integrale nell'organizzazione e nella gestione dei servizi di trasporto saranno probabilmente classificate come fornitori di servizi di trasporto, assoggettandosi alle corrispondenti normative nazionali. Questo panorama giuridico richiede un'attenta considerazione da parte delle piattaforme digitali per garantire la conformità alle leggi applicabili.